L'autonomia patrimoniale riferita ai diversi enti



Anticipando in qualche misura ciò che sarà oggetto di separata disamina in relazione a ciascuna figura soggettiva assunta in considerazione, è possibile, in rapporto alla connessione tra aspetto soggettivo e autonomia patrimoniale, valutare in via di sintesi la varia consistenza di tale autonomia e graduare l'indipendenza del compendio patrimoniale facente capo a ciascuna delle entità soggettive rispetto ai singoli componenti dell'ente.

1. Associazioni non riconosciute.

a. Gli indici di autonomia consistono:
  1. nell'impossibilità di domandarne la divisione del fondo comune durante la vita dell'associazione (art. 37 cod.civ.);
  2. nella rispondenza di tale fondo alle obbligazioni contratte dall'ente (art. 38 cod.civ.) nota1 .

b. La limitazione
rispetto ad una piena autonomia patrimoniale consiste:
nella
prescrizione della responsabilità patrimoniale di chi ha agito in nome e
per conto dell'associazione (art. 38 cod.civ.) nota2.

2. Comitati.
  1. L'indice di autonomia consiste: nell'impossibilità di aggredire i fondi raccolti da parte dei creditori personali dei promotori e degli organizzatori.
  2. La limitazione rispetto ad una piena autonomia patrimoniale consiste:
nella responsabilità patrimoniale di tutti i componenti del comitato
nota3 per le obbligazioni contratte nei confronti dei terzi (art. 41 cod.civ.).

3. Associazioni riconosciute e fondazioni.

Viene sancita ordinariamente una piena autonomia patrimoniale. Nel tempo precedente l'abrogazione ad opera del D.P.R. 361/00, l'art. 33 cod.civ. prevedeva, in caso di mancanza di registrazione, la responsabilità illimitata e solidale degli amministratori dell'associazione riconosciuta. Attualmente, in base a quanto stabilito dall'art. 1 del D.P.R. 361/00, non è
più configurabile un intervallo temporale tra effettuazione della formalità pubblicitaria e provvedimento di riconoscimento.

4. Società semplice.

a. Gli indici di autonomia consistono:
  1. nella relativa impermeabilità tra patrimonio della società e patrimonio dei soci che si sostanzia nella escussione preventiva del patrimonio sociale nel caso in
cui il singolo socio sia richiesto del pagamento dei debiti sociali (art.
2268 cod.civ.). Onere del socio è tuttavia indicare al creditore i beni sociali sui quali possa agevolmente soddisfarsi;
nell'impossibilità da parte del creditore particolare del socio ex art. 2270 cod.civ. finchè dura la società, di far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore (art. 2262 cod. civ.) e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazioni.

b. La limitazione rispetto ad una piena autonomia patrimoniale consiste:nel
poter richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio da parte del creditore personale di costui nel caso in cui gli altri beni del debitore fossero insufficienti a soddisfare i suoi crediti (art. 2270
cod.civ.) nota4.

5. Società in nome collettivo.

a. Gli indici di autonomia consistono:
  1. nel fatto che la società risponde con il proprio patrimonio ed i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale stesso (art. 2304 cod. civ.). Si discute tuttavia sulla portata del beneficio di escussione essendosi deciso che esso si esplichi nel corso dell'esecuzione e non in sede di giudizio di cognizione (Cass. Civ. Sez. III, 3399/94). Non occorre (a differenza di quanto accade in tema di società semplice) indicare i beni sociali sui quali agevolmente soddisfarsi (Cass. Civ. Sez. I, 11921/90);
  2. nel non avere, ex art. 2305 cod.civ. , il creditore particolare del socio, finchè dura la società, la possibilità di chiedere, a differenza di quanto dispone in tema di società semplice l'art. 2270 cod.civ. per il caso di insufficienza del patrimonio del debitore, la liquidazione della quota di costui.

b.
La limitazione rispetto ad una piena autonomia patrimoniale consiste:
nel dover comunque il socio rispondere illimitatamente e solidalmente con la
società per le obbligazioni sociali, sia pure subordinatamente all'escussione preventiva del patrimonio sociale nota5.

6. Società irregolare.

La conseguenza consiste nell'assoggettamento dell'ente, anche quando abbia ad oggetto attività commerciale alle regole proprie della società semplice (Cass. Civ. Sez. III, 856/82 e Cass. Civ. Sez. III, 12833/99).

7. Società in accomandita semplice.

Ad una categoria di soci accomandatari la cui responsabilità è assimilabile a quella dei soci della s.n.c, si affianca la figura degli accomandanti, responsabili sempre ed unicamente limitatamente al conferimento (art. 2313 cod.civ. ). Il tutto alla condizione che abbiano rispettato il divieto di immistione, non operando atti di gestione (art. 2320 cod.civ. ) nota6.

8. Società per azioni, società s.r.l.

Qui al raggiungimento della personalità giuridica fa
riscontro una piena autonomia patrimoniale nota7.
Sono salve le norme che prevedono la responsabilità dell'unico socio (art. 2325, II comma, cod.civ. in materia di s.p.a. nonchè l'art. 2462 cod.civ. in tema di s.r.l.; cfr., sotto il vigore della legislazione precedente la riforma del diritto societario: Tribunale di Milano, 19 ottobre 1995). Occorre rammentare che tali disposizioni partono attualmente dal postulato della perfetta autonomia patrimoniale delle società per azioni ovvero a responsabilità limitata unipersonale, fattispecie in cui il difetto del requisito della pluralità dei soci costituisce un elemento fisiologico della figura e non
un'eventualità di segno patologico. Soltanto la difettosa esecuzione delle
formalità pubblicitarie ovvero la mancata effettuazione dei conferimenti secondo i modi ed i tempi previsti dalla legge conducono alla responsabilità personale del socio unico.
Da segnalare l'orientamento della giurisprudenza che ultimamente pare conoscere minori fortune (Tribunale di Milano, 18 giugno 1990), di fondare la responsabilità personale di un socio per i debiti sociali sulla scorta di un ritenuto rapporto sociale tra socio e società. Costruendo cioè come esistente una società di fatto tra società di capitali e singolo socio si perviene ad affermare l'illimitata responsabilità personale di quest'ultimo, superando di fatto lo schermo formato dalla personalità giuridica e dalla relativa autonomia patrimoniale perfetta.

Note

nota1

V. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (Artt. 36-42), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, pp.207 e ss..
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nota2

Cfr. Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.252.
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nota3

Dunque non soltanto di chi ha agito in nome e per conto dell'ente, come invece accade in materia di associazione non riconosciuta. Si veda sul punto Basile, Le persone giuridiche.Gli enti di fatto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. 2, t.I, Torino, 1982.
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nota4

Si confronti, tra gli altri, Ferri, Delle società: disposizioni generali, soc. semplici,
soc. in nome collettivo, soc. in accomandita semplice (Artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.235.
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nota5

Cfr. Bavetta, La società in nome collettivo, in Tratt. dir. civ., diretto da Rescigno, vol. 16, t. II, Torino, 1985, p.142.
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nota6

Montalenti, Il socio accomandante, Milano, 1985.
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nota7

V. Ibba, La società a responsabilità limitata con un solo socio: commento al d. lg. 3 marzo 1993, n.88, Torino, 1995.
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Bibliografia

  • BASILE, Le persone giuridiche. Gli enti di fatto, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 2, t.I, 1982
  • BAVETTA, La società in nome collettivo, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 16, t. II, 1985
  • FERRI, Delle società: disposizioni generali, soc. semplici, soc. in nome collettivo, soc. in accomandita semplice (Artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • MONTALENTI, Il socio accomandante, Milano, 1985
  • RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952


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