L'atto di fusione: adempimenti pubblicitari



Ai sensi dell'art. 2504 cod. civ. l'atto di fusione, il quale deve essere stipulato per atto pubblico, dev'essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro 30 giorni, nell'ufficio del registro delle imprese sia dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, sia del luogo ove è posta la sede della società risultante dalla fusione o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può in ogni caso precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Si ritiene che l'obbligo imposto all'organo amministrativo, di procedere al deposito dell'atto di fusione sia subordinato al mancato deposito da parte del notaio rogante. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dalla norma, decorre dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza dell'inattività del notaio nota1.

Il legislatore prevede inoltre un preciso ordine cronologico per il deposito dell'atto di fusione. Anzitutto deve essere depositato l'atto di fusione presso il registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti all'operazione. Solo in seguito è possibile depositare l'atto di fusione presso il registro delle imprese del luoghi ove ha sede la società incorporante o risultante dalla fusione.

Atteso che l'ultimo deposito non coincide necessariamente con l'ultima iscrizione (visti i tempi che intercorrono tra il deposito di un atto e la sua iscrizione, che sono diversi da Ufficio a Ufficio) è stato affermato che l'ordine cronologico imposto dalla norma debba essere riferito non al deposito, bensì, in realtà, all'iscrizione, rappresentando quest'ultima il momento cui far decorrere gli effetti della fusione nota2.

La tesi non trova tuttavia conferma nell'esplicita previsione della norma di cui all'art. 2504 bis cod. civ. .

Infine, a conferma della tesi che vede nell'atto di fusione un atto dovuto che perfeziona, rendendolo efficace all'esterno, il procedimento di fusione, si sottolinea che la mancata iscrizione dell'atto di fusione renderebbe quest'ultimo privo di effetti, essendo esclusa, come anticipato in sede di disamina dei requisiti soggettivi della fusione, la c.d. "fusione di fatto" nota3.
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Note

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Cfr. Scardulla, La trasformazione e la fusione delle società, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, Milano, 2000.
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nota2

Cfr. De Acutis, Il nuovo regime dell'invalidità della fusione, in Giur. Comm., 1991.
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nota3

Cfr. Tantini, Trasformazione e fusione delle società, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, vol. VIII, Padova, 1985.
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Bibliografia

  • DE ACUTIS, Il nuovo regime dell'invalidità della fusione, Giur. comm., 1991
  • SCARDULLA, La trasformazione e la fusione delle società, Milano, Tratt.dir. civ. e comm. dir. da Cicu e messineo, 2000
  • TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, VIII, 1985

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