L'atto di disposizione (azione revocatoria ordinaria)



Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod.civ. ) è indispensabile il compimento di un atto di disposizione da parte del debitore.

Esso consiste in qualsiasi attività giuridica in forza della quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale cedendo a vario titolo ad altri un diritto che gli appartiene (ad es: donando o vendendo un bene mobile, un immobile, cedendo un credito) nota1.

Si possono distinguere a questo proposito atti a titolo oneroso da atti a titolo gratuito. Il peso dei primi e dei secondi è anche intuitivamente diverso. Il perfezionamento dell'atto a titolo oneroso induce timori che riguardano la congruenza del corrispettivo ovvero l'agevole occultabilità del medesimo. L'atto a titolo gratuito è in re ipsa pregiudizievole per il creditore del disponente.
Cosa dire della rinunzia? Essa dovrebbe essere qualficata come atto a titolo gratuito, dunque pienamente revocabile. Va tuttavia rilevato come tale conclusione possa essere accolta soltanto ove il diritto oggetto di rinunzia sia negoziabile in concreto (cfr. Tribunale di Salerno, 9 marzo 2010; in riferimento alla rinunzia al diritto di opzione nell'ambito di una srl qualfiicata da limiti statutari alla circolazione delle quote). Non è invece assoggettabile a revocatoria l'atto con il quale venga semplicemente prestata adesione al legato sostitutivo di legittima da parte del riservatario (Cass. Civ., Sez. III, 4005/13).

E' altresì possibile che venga in esame, ai fini dell'azione revocatoria, la semplice assunzione di obbligazioni nota2, come quelle che scaturiscono dal dover provvedere alla corresponsione di annualità a titolo di rendita perpetua o vitalizia o dall'obbligo restitutorio connesso alla stipulazione di un mutuo nota3.

Vengono in esame anche le convenzioni in forza delle quali si costituiscono diritti di garanzia reale o personale (fidejussione, pegno, ipoteca).

L' adempimento, atto dalla mutevole natura giuridica (si pensi alla differenza tra adempimento del terzo, semplice pagamento ed individuazione delle cose da consegnare allo scopo di adempiere all'obbligo di consegna di cose determinate solo nel genere), richiederà una specifica disamina.

Note

nota1

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.648.
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nota2

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.131.
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nota3

Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1999, p.469, riguardo agli atti assuntivi di obbligazione, sottolinea la diversità intercorrente fra quelli di straordinaria amministrazione e quelli di ordinaria amministrazione. Solo quest'ultimi infatti devono essere considerati "diretti alla conservazione del patrimonio e, perciò, non lesivi della garanzia patrimoniale dei creditori". Già il Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.191, riteneva ingiustificato l'esercizio della revocatoria in caso di assunzione di nuove obbligazioni. Questa ipotesi non sarebbe da considerare atto di disposizione, bensì "premessa di possibili alienazioni, che, prima dell'adempimento e senza l'adempimento, non implicano diminuzione, neppure virtuale del patrimonio".
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Bibliografia

  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, II, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

Prassi collegate

  • Quesito n. 76-2009/C, Revocabilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione personale tra coniugi

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