L'atto costitutivo della s.r.l.:le indicazioni necessarie



La società a responsabilità limitata dopo la riforma del diritto societario può venire ad esistenza sia in virtù di un contratto che di un atto unitarale (art. 2463, primo comma, c.c.).
Conseguentemente è stato modificato il regime di responsabilità illimitata dell'unico socio prevendosi ora, all'art. 2462 c.c., in via generale che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
Le ipotesi in cui l'unico socio di una società a responsabilità limitata risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sono quelle in cui i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. e quella in cui non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dalla'rt. 2470 c.c..
In tali evenienze il legislatore della riforma ha mantenuto una responsbailità illimitata dell'unico socio e ciò sia in caso di unipersonalità originaria che in caso di unipersonalità sopravvenuta, prevendendo, però, non solo che detta responsabilità perdura per il tempo in cui perdurano le situazioni che la originano (quasi a voler incentivare la loro effettuazione al fine di poter beneficiare del regime di responsabilità limitata piena) ma anche che detta responsabilità non concerne, come avviene, invece, per il socio di s.n.c. o per il socio accomandatario di s.a.s., tutte le obbligazioni sociali, ma solo quelle sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione sia appartenuta ad una sola persona.
I requisiti dell'atto costitutivo della s.r.l. sono fissati nell'art. 2463c.c.
Come avviene per la s.p.a., per la s.a.p.a. e per le società cooperative, la società a responsabilità limitata necessita per venire ad esistenza della forma dell'atto pubblico.
E' il legislatore a fissare i requisiti che l'atto costutivo deve possedere affinchè si possa dar idoneamente vita ad una s.r.l.:
-- I dati anagrafici dei soci:
E' richiesta l'indicazione dei dati anagrafici dei soci e, più precisamente, se si tratta di persone fisiche, del cognome, del nome, della data e del luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza, mentre se si tratta di persone giuridiche o di altri enti non aventi personalità giuridica è necessario che sia indicata la denominazione, lo stato di costituzione e la sede del'ente.
Si tratta ovviamente di indicazioni minimali che devono essere integrate non solo con i requisiti richiesti dalla legge notarile ma anche da quelli richiesti dallo stesso codice civile in altre norme.
-- La denominazione e la sede:
Nell'atto costitutivo deve essere indicata la denominazione della società che deve essere contenere necessariamente l'indicazione – anche abbreviata – di società a responsabilità limitata, la sede principale e le eventuali sedi secondarie.
Per quanto concerne la sede il legislatore della riforma richiede solo l'indicazione del Comune dove è posta la sede della società mentre è l'art. 111 ter d.a.c.c. che prevede l'obbligo, per gli amministratori, di dichiarare ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo ove è posta la sede della società.
Ne consegue che l'indirizzo - ovverosia la via ed il numero civico - non concorrono oggi a formare il concetto di sede ex art. 2463 c.c. con la conseguenza che non costituisce modifica dell'atto costitutivo la variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune mentre occorrerà seguire le procedure previste dal codice per la modifica dell'atto costitutivo allorquando lo spostamento dell'indirizzo non avvenga all'interno del medesimo Comune.
-- L'attività che costituisce l'oggetto sociale:
Una s.r.l. può avere ad oggetto anche più attività purchè determinate o determinabili, lecite e possibili. Possiamo definitivamente ritenere che la moltiplicazione delle attività che costituiscono oggetto sociale di una s.r.l. vada oggi valutata solo alla stregua dei requisiti sopra citati senza che entri in gioco una valutazione di congruità tra l'importo del capitale della società e il numero e la complessità delle attività costituenti l'oggetto sociale, ciò soprattutto alla luce delle nuove norme in tema di riduzione volontaria del capitale sociale che hanno eliminato il requisito dell'esubenza come presupposto e giustificazione dell'operazione di riduzione in discorso.
-- Il capitale sociale:
Una s.rl. per venire ad esistenza necessita di un capitale sociale minimo di Euro 10.000,00 che deve essere integralemnte sottoscritto all'atto della costituzione.
Quando al problema del versamento di detto capitale è necessario operare una distinzione tra il caso in cui i conferimenti vengano effettuati in danaro, fattispecie in cui è necessario che sia versato solo il 25% del valore nominale della partecipazione sottoscritta, da quello in cui tutti o parte dei conferimenti vengano effettuati mediante beni in natura o crediti.
In tal caso, infatti, la relativa partecipazione deve essere integralmente "liberata" all'atto della costituzione, entrando in gioco esigenze di effettività del capitale sociale, di certezza e di stabilità dei relativi rapporti.
Nel caso in cui, peraltro, la s.r.l. venga ad esistenza mediante un atto unilaterale anche in caso di conferimento in danaro è necessario che detto conferimento sia integralmente versato all'atto della costituzione.
-- La quota di partecipazione di ciascun socio.
Il legislatore della riforma ha previsto all'art. 2469 c.c. che la partecipazione sociale possa non essere proporzionale al conferimento.
In dottrina si è recentemente sostenuto che potrebbe anche aversi una partecipazione sociale anche senza che si abbia un conferimento, ma una simile opinione meriterebbe di essere maggiormente riscontrata alla luce del divieto del patto leonino.
-- Le norme relative al funzionamento della società.
E' necessario che l'atto costituttico contenga anche le norme relative al funzionamento della società ed in particolar modo di quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza.
A differenza di quanto continua ad accadere nella s.p.a., laddove si prevede espressamente che le norme relative al funzionamento della società possano costituire oggetto di un atto separato – c.d. statuto – disciplinandosi anche il caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, invece in tema di s.r.l. non si è prevista una simile possibilità, che continua, però, ad essere ammessa, sia pure con qualche perplessità come quella di chi ha affermato che il documento separato contentente le norme di funzionamento della società e da allegarsi all'atto costitutivo del quale forma parte integrante e sostanziale costituirebbe un allegato "sui generis" del quale non sarebbe ammissibile la dispensa dalla lettura.
-- I primi amministratori e sindaci:
L'atto costitutivo deve, inoltre, contenere l'indicazione delle persone alle quali è affidata l'amministrazione e l'eventuale indicazione del soggetto incaricato di effettuare il controllo legale dei conti.
-- Le spese per la costituzione:
Il legislatore prevede, infine, per esigenze di trasparenza, che nell'atto costitutivo sia indicato l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Prassi collegate

  • Quesito n. 44-2014/I, Costituzione di s.r.l. e versamento del conferimento in denaro
  • Quesito n. 183-2011/I, Scioglimento e messa in liquidazione della società, perdita totale del capitale e necessità dell’intervento notarile
  • Studio n. 119-2011/I, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità
  • Quesito n. 193-2010/I, Oggetto sociale di SRL: servizi di mediazione e conciliazione
  • Quesito n. 12-2007/I, Rimborso dei finanziamenti dei soci di srl mediante trasferimento di bene immobile
  • Quesito n. 135-2006/I, Costituzione di srl e modalità del versamento del 25 per cento dei conferimenti in denaro

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