L'aspetto soggettivo: l'istituito ed il sostituito (sostituzione ordinaria)



E' il caso di mettere a fuoco l'aspetto soggettivo della sostituzione ordinaria, vale a dire la posizione dell'istituito e del sostituito. Una volta apertasi la successione il primo può essere considerato come l'unico soggetto chiamato all'eredità nota1. All'istituito pertanto spetteranno i poteri di cui all'art. 460 cod.civ. , potendo il medesimo accettare l'eredità entro il termine prescrizionale di cui all'art. 480 cod.civ. . Nell'ipotesi in cui egli venga meno prima di avere accettato, l'opinione prevalente vuole che il relativo diritto si devolva ex art. 479 cod.civ. jure trasmissionis ai di lui eredi nota2. La questione, che ha a che fare con i rapporti tra sostituzione e trasmissione, sarà oggetto di separata disamina.

Quanto al sostituito è giocoforza ritenere che, nel tempo che precede la verificazione dei presupposti di operatività della sua eventuale chiamata, conformemente alla costruzione dell'istituto in chiave di delazione sottoposta a condizione sospensiva, egli sia sostanzialmente privo di ogni potere di gestione e di amministrazione del compendio ereditario. Ciò ad eccezione del caso in cui, essendo l'erede istituito sotto condizione sospensiva, sia dato all'eredità ex artt. 641 , 642 cod.civ. un amministratore che, ai sensi del I comma della seconda tra le ricordate norme, si individua proprio nel sostituito nota3 . Costui può dirsi inoltre titolare di una serie di poteri di indole cautelare, intesi a preservare l'integrità dell'aspettativa che gli fa capo: sarà così possibile instare per l'apposizione o per la rimozione di sigilli, affinchè venga compilato un inventario delle attività ereditarie, per domandare la nomina di un curatore ex art. 528 cod.civ. nota4.

In ordine alla posizione del sostituito si pongono comunque una serie di problemi. Può il sostituito porre in essere immediatamente un atto di accettazione dell'eredità? può cedere la propria posizione giuridica? Al primo quesito viene generalmente data una risposta negativa. Se la sostituzione ordinaria viene costruita in chiave di istituzione sottoposta a condizione sospensiva effettivamente non pare praticabile un atto inteso ad acquisire l'eredità, se non una volta prodottosi l'evento (nel nostro caso il venir meno della chiamata in favore dell'istituito) al quale l'efficacia della delazione è subordinata. Coerentemente dovrebbe escludersi per il sostituito la decorrenza del termine prescrizionale ex art. 480 cod.civ. , pur potendo costui comunque attivarsi provocando l'imposizione all'istituito, per il tramite dell'attività giudiziaria, di un termine decadenziale (art. 481 cod.civ. ) entro il quale compiere l'accettazione nota5. Quanto alla cedibilità della posizione del sostituito non v'è un parere univoco. Conformemente ai principi generali sarebbe possibile prospettarne la cessione, in quanto diritto sottoposto a condizione sospensiva. In senso contrario è tuttavia da rammentare come il diritto di accettare si distingua dal diritto all'asse ereditario. Il primo, pur funzionale al secondo, si compendia in una posizione strumentale all'acquisizione delle attività dell'asse, ma non si concreta in una specifica autonoma utilità. E' probabilmente in considerazione di questo aspetto che per lo più viene negata la possibilità di un qualsiasi atto di disposizione antecedente al verificarsi dell'evento che determina l'attualità della delazione in favore del sostituito nota6.

L'art. 690 cod.civ. , norma avente natura dispositiva (nel senso che il testatore può derogarvi, dettando specifiche disposizioni al riguardo), mette ulteriormente a fuoco la posizione del sostituito, stabilendone gli obblighi. Costui deve far fronte agli stessi impegni imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore ovvero si tratti di obblighi di carattere personale. Si pensi all'onere, ai legati aventi natura obbligatoria che, difettando l'istituito, non potranno che far capo al sostituito. Cosa riferire della clausola condizionale afferente all'istituzione? E' chiaro che la condizione sospende, ma non obbliga. A rigore si deve concludere che, quand'anche l'evento dedotto sub condicione dipendesse dalla volontà del chiamato (condizione potestativa), esso non rappresenterebbe una condotta per costui obbligatoria. Perciò ogniqualvolta la condizione sia apposta alla sola istituzione, anche qualora essa consista in un comportamento fungibile, sarebbe difficile sostenere che dovrebbe considerarsi condizionata in maniera analoga anche la sostituzione nota7. Si pensi al caso in cui Primo istituisca erede Tizio sotto condizione che egli provveda a completare una cappella votiva la cui edificazione era già stata intrapresa dal testatore e che gli sostituisca in caso di premorienza o di rinunzia Mevio. E' tuttavia il caso di compiere in merito un'ulteriore riflessione: se la delazione in favore del sostituito si determina, sia pure in via indiretta, con riferimento a quella già in favore dell'istituito, allora è possibile sostenere che la condizione, siccome inerente alla dinamica della delazione, ben possa riguardare anche la chiamata a favore del sostituito. A ben vedere si tratta, ancora una volta, di una quaestio voluntatis : ogniqualvolta si debba reputare che la condizione abbia a che fare con l'introduzione da parte del testatore di un motivo sostanzialmente ed oggettivamente inerente alla delazione si può ipotizzare che essa, come tale, resista al venir meno della delazione in favore dell'istituito, informando di sè la delazione in favore dell'istituito nota8.

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Note

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Il sostituito si troverebbe correlativamente in una situazione di estraneità di fronte alla successione (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.566). Si parla in proposito di una mera aspettativa di delazione (Grosso e Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.169).
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nota2

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.773.
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nota3

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.517.
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nota4

Palazzo, op.cit., p.773.
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nota5

In questo senso Caramazza, op.cit., p.517. V'è tuttavia al riguardo chi, proprio sulla scorta della praticabilità del rimedio di cui alla riferita norma, sostiene che pure per il sostituito decorrerebbe a far tempo dall'apertura della successione il termine prescrizionale decennale per compiere l'accettazione (Cicu, Testamento, Milano, 1951, p. 216).
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nota6

Capozzi, op.cit., p.566.
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nota7

In senso negativo la prevalente dottrina: cfr. Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Artt.679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.257, Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 1159. Contra, Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.549, il quale rileva che dal progetto preliminare del libro delle successioni si ricavarebbe l'intenzione del legislatore di prevedere l'obbligo per i sostituiti ad adempiere anche condizioni ed oneri, sebbene, come egli sottolinea, la formula adottata dall'art. 690 cod.civ. sia inesatta, "non potendosi identificare giuridicamente le condizioni con gli obblighi". Sembra peraltro preferibile ritenere che proprio la diversa terminologia adottata nella redazione definitiva della norma dovrebbe farci ritenere che l'approfondimento del legislatore abbia spinto ad escludere l'esplicito richiamo delle condizioni apposte all'istituzione, salva una diversa volontà del testatore.
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nota8

Palazzo, op.cit., p.774 e Caramazza, op.cit., p.522, che sottolinea la natura dispositiva della norma, perciò derogabile dal testatore.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994

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