L'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla pubblica amministrazione




Per lungo tempo si è ritenuto, da parte della giurisprudenza di legittimità, che l'art. 2050 cod. civ. non fosse applicabile alle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione. Le argomentazioni, sulle quali tale limitazione si fondava, erano fondamentalmente tre:

1) l'art. 2050 cod. civ., con il suo più gravoso regime di responsabilità, si applica ai soli casi di attività aventi uno scopo utilitaristico o, comunque, di soddisfacimento di un interesse proprio di chi esercita l'attività: non si può, pertanto, applicare alla P.A., che agisce sempre nell'interesse pubblico per esigenze che appartengono alla generalità dei cittadini;

2) l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla P.A. comporterebbe, per il giudice, un sindacato sulla idoneità delle misure adottate per prevenire il danno, e ciò comporterebbe un'inammissibile interferenza nella sfera di discrezionalità garantita alla P.A. dalla legge;

3) sussiste una incompatibilità tra la presunzione di legittimità, che assiste gli atti amministrativi, e la presunzione di colpa prevista dall'art. 2050 cod. civ. .

Questo restrittivo indirizzo giurisprudenziale è oggi superato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1393/84 e Cass. Civ. Sez. Unite, 2726/91 ). In primo luogo, non si può ritenere che l'art. 2050 cod. civ. presupponga uno scopo utilitaristico dell'esercente l'attività pericolosa, essendo astrattamente possibile che un'attività pericolosa sia svolta da soggetti privati anche per meri scopi filantropici o di beneficenza: se l'art. 2050 cod. civ. si applica, comunque, a questi ultimi, deve applicarsi anche alla P.A.. Quanto alla presunta violazione della sfera di discrezionalità amministrativa della P.A., il sindacato del giudice si limita a valutare l'adeguatezza delle misure preventive e, quindi, ad aspetti meramente tecnici dell'operato della P.A.. Non sussiste neppure l'incompatibilità tra illiceità e legittimità degli atti amministrativi, perché l'illiceità attiene al comportamento della P.A. e non all'emanazione o applicazione dell'atto amministrativo: anche un atto amministrativo legittimo può essere fonte di un comportamento dannoso.

Pur essendo, nel senso sopra specificato, l'art. 2050 cod. civ. una previsione "speciale" rispetto all'art. 2043 cod. civ. , le due norme prevedono contenuti diversi e, pertanto, le domanda di risarcimento formulate ai sensi della prima o ai sensi della seconda sono differenti per causa petendi (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2483/98 e Cass. Civ. Sez. III, 7214/97 ).

Si può anche rilevare come tra l'art. 2050 cod. civ. e l'art. 2051 cod. civ. (responsabilità da cose in custodia) non sussiste, solitamente, una relazione di interferenza, posto che l'art. 2051 cod. civ. presuppone una res, mentre l'art. 2050 cod. civ. fa riferimento ad un'attività, e cioè una successione continua e ripetuta di atti che si svolge nel tempo. Così, ad esempio, i danni cagionati dall'uso di un cancello elettrico rientrano nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ. , perché, in tal caso, la potenzialità lesiva è propria dell'uso della cosa e non di una pluralità coordinata di comportamenti finalizzati ad uno scopo. Tuttavia, in taluni casi, quando, per lo svolgimento di un'attività, venga utilizzata una cosa, che possiede una sua potenzialità dannosa, le due ipotesi di responsabilità possono concorrere: così, ad esempio, per l'ipotesi del danno cagionato dalla betoniera.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. alla pubblica amministrazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti