L'acquisto dell'eredità



Ai sensi dell'art.459 cod.civ. l'acquisto dell'eredità interviene in forza di accettazione nota1. Nel momento in cui la morte di un soggetto viene a determinare l'apertura della successione del medesimo esplica i propri effetti solamente la delazione, concepita come deferimento ad uno o più soggetti, chiamati all'eredità, del diritto di accettarla. Il chiamato è titolare, in via parallela, di due distinte situazioni giuridiche soggettive attive. Egli ha il diritto (potestativo) di accettare l'eredità. Tale diritto sorge non appena può dirsi operativa la delazione (per lo più immediatamente, non potendosi tuttavia escludere ipotesi di delazione successiva, come ad esempio nell'ipotesi di istituzione sotto condizione sospensiva). Si tratta di una situazione soggettiva compiuta, come tale trasmissibile anche a causa di morte (art479 cod.civ. ) e soggetta a prescrizione decennale (art.480 cod.civ. ) nota2. Il chiamato è inoltre immediatamente titolare (indipendentemente dall'assunzione della qualità di erede) del possesso dei beni ereditari (art.460 cod.civ. ), avendo in questo modo la possibilità di amministrare i beni e di agire senza indugio a tutela dell'integrità dell'asse ereditario, evitando pericolose vacanzenota3 .

Ulteriore rimarchevole carattere dell'accettazione è l'efficacia retroattiva della quale è connotata: una volta intervenuta, seppure a distanza di tempo rispetto all'apertura della successione (ovviamente senza che sia maturato il termine prescrizionale o quello decadenziale eventualmente assegnato al chiamato ex art.481 cod.civ. ), l'accettazione produce in capo al chiamato l'assunzione della qualità di erede a far tempo dalla morte del de cuius, istituendo una continuità nella titolarità dei rapporti, dei diritti, degli obblighi, delle situazioni possessorie, funzionale al soddisfacimento di esigenze generali di certezza e di sicurezza nota4 .

L'esame che seguirà avrà anzitutto ad oggetto l'aspetto soggettivo del chiamato, con particolare riferimento ai casi di delazione differita ed alla possibilità che l'accettazione sia posta in essere mercè l'attivazione di meccanismi di sostituzione (rappresentanza legale, volontaria, etc.). E' inoltre possibile distinguere tra le varie modalità di intervento dell'accettazione in relazione all'incidenza dell'intento del chiamato: da questo punto di vista si riferirà dell' accettazione espressa, contrapponendola all' accettazione tacita ed a quella presunta, infine configurando ipotesi di acquisto senza accettazione. Assai rilevante è la differenza tra accettazione pura e semplice ed accettazione con beneficio di inventario: quest'ultima infatti consente all'erede di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari.

Verificheremo infine le modalità e le condizioni alle quali risulta possibile impugnare l'atto di accettazione nonchè i casi di perdita del diritto di accettare.

Note

nota1

In via astratta, non si tratta certamente dell'unica modalità in esito alla quale sia possibile acquistare la qualità di erede. Nel diritto romano, ad esempio, soltanto per gli heredes voluntarii era prevista la necessità dell' aditio, vale a dire di una formale accettazione, mentre gli heredes necessarii acquistavano l'eredità senza che vi fosse bisogno di alcuna manifestazione di volontà intesa a tale risultato. Il diritto germanico era invece contrassegnato dall'istituto della saisine, secondo la quale il morto impossessa il vivo, con tale espressione alludendosi ad una automatica investitura del chiamato nel possesso e nella titolarità dei beni ereditari. La regola venne trasfusa nel code Napoleon ed è ancora vigente nell'attuale ordinamento francese. Il testo dell'art.925 dell'abrogato codice civile del 1865 (corrispondente in un certo senso all'attuale art.460 cod.civ. ), che faceva riferimento al passaggio di diritto del possesso in capo all'erede senza bisogno di materiale apprensione dei beni, lasciava il dubbio (risolto per lo più negativamente) se il legislatore dell'epoca avesse sposato la regola della saisine.
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nota2

Sottolineano il carattere potestativo di questo diritto Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.72, Nicolò, voce Erede, in Enc.dir., p.196, Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.71.
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nota3

Tra gli interpreti (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.77) si giustifica la norma ritenendo che, analogamente a quanto previsto dal codice del 1865, il legislatore abbia inteso riferirsi al concetto di possesso in senso giuridico, ben diverso dal possesso materiale di cui si occupano altre norme del codice. Questo tipo di possesso si trasferisce immediatamente in capo al delato e prescinde da una concreta e materiale disponibilità dei beni (cui invece si riferiscono gli art.485 e 487 cod.civ., laddove prevedono diverse conseguenze a seconda che il chiamato sia o non sia nel possesso dei beni ereditari).
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nota4

Il principio della retroattività dell'accettazione è un principio inderogabile sia per il testatore, sia per l'erede: nel primo caso l'ordinamento dispone l'irrilevanza del termine, nel secondo commina la nullità dell'accettazione condizionata: Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.180.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NICOLO', Erede, Enc.dir., XV, 1966
  • SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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