Massima
1° pubbl. 9/11 – motivato 9/11
La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell’art.
2545-undecies cod. civ., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev’essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione.
Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell’espressione “dividendi non ancora distribuiti”, contenuta nell’art.
2545-undecies, comma 1 cod. civ., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall’art.
2545-ter cod. civ., conservando alla società trasformata l’intero valore del netto residuo.