K.A.2 - Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale


Massima

1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05

Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500-ter, II comma cod. civ., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.

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