K.A.19 - Non applicabilità dell’art. 2500 ter, I comma, c.c. alle società costituite prima della sua entrata in vigore


Massima

1° pubbl. 9/06
Poiché la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2500-ter cod. civ. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 cod. civ., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore.
Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. (cfr. Decr.Trib. Milano, Sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr.Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

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