Massima
1° pubbl. 9/06
Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art.
2500, ultimo comma cod. civ., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese nè sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.
La legittimità di quanto esposto trae fondamento, oltre che dall’applicazione analogica degli artt.
2504-bis cod. civ. e
2506-quater cod. civ., dettati in materia di fusione e scissione, dalla disposizione dell’art.
2500-novies cod. civ., che, pur disciplinando la sola trasformazione eterogenea, postula la non contrarietà all’ordine pubblico di un termine iniziale di efficacia di non oltre sessanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di trasformazione.