J.A.1 - Art. 2487 bis, II comma, cc


Massima

1° pubbl. 9/04

In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in liquidazione” prescritta dall’art. 2487-bis cod. civ. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

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