J.A.17 – Delegabilità di funzioni a determinati liquidatori


Massima

1° pubbl. 9/10

Poiché l’art. 2487, comma 1, lett. a) cod. civ. non pone limiti alla facoltà dell’assemblea (o dello statuto) di dettare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatri, si ritiene lecita la previsione operata ai sensi di detta disposizione in base alla quale il collegio dei liquidatori possa delegare ad uno o più dei suoi componenti determinate funzioni.

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