J.A.13 – Illegittimità dell’adozione anticipata di atti del procedimento di liquidazione


Massima

1° pubbl. 9/09

Stante l’inderogabilità del procedimento di liquidazione (vedi orientamento J.A.12), non risulta legittimo predisporre ed approvare il bilancio finale di liquidazione, ovvero richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell’art. 2484, comma 3 cod. civ. (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell’assemblea) e l’organo di liquidazione sia entrato in carica (vedi orientamenti J.A.2 e J.A.10).

Quanto affermato non contrasta con gli orientamenti I.F.1 e H.F.2, che ammettono la possibilità di dare esecuzione sospensivamente condizionata alle delibere non iscritte, poiché tale possibilità è comunque subordinata all’esistenza dell’organo che pone in essere l’attività esecutiva (nel caso di specie l’organo di liquidazione).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "J.A.13 – Illegittimità dell’adozione anticipata di atti del procedimento di liquidazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti