J.A.11 - Procedimento per rimozione di causa di scioglimento prima della iscrizione della dich. di accertamento della medesima nel reg. imprese


Massima

1° pubbl. 9/08
La società si trova in stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 3 cod. civ. solamente dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento ex numeri 1, 2, 3, 4 e 5, ovvero della deliberazione dell’assemblea dei soci nel caso di cui al numero 6 del primo comma del suddetto articolo 2484 cod. civ..
Sino a quando tale pubblicità non è stata attuata, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci ex art. 2485 c.c., la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto.

È pertanto possibile, qualora si sia avverata una causa di scioglimento della società senza che essa sia stata pubblicizzata nel registro delle imprese, rimuovere la causa di scioglimento stessa senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 2487-ter cod. civ., poiché l’applicazione di tale ultimo articolo presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di causa di scioglimento già pubblicizzata al registro delle imprese.

Ne consegue, a titolo di esempio, che, qualora sia decorso il termine di durata della società ex art. 2484, numero 1) cod. civ. senza che tale circostanza sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori al registro delle imprese, la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né dovere attendere il decorso dei termini di cui al comma II dell’art. 2487-ter cod. civ..

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