Irripetibilità della prestazione contraria al buon costume



L'art. 2035 cod.civ. prescrive che colui che ha eseguito una prestazione per una finalità che anche da parte sua, costituisce offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato .

Il fine comune dei contraenti che si pone come offesa al buon costume evoca indiscutibilmente il concetto di illiceità della causa , ciò che si verifica, ai sensi dell'art. 1325 cod.civ., quando appunto l'elemento causale risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, inteso come insieme dei principi morali accolti comunemente. Alla nullità che si produce in queste ipotesi ex art. 1418 cod.civ., si accompagna la correlativa possibilità di agire per la ripetizione delle prestazioni eventualmente eseguite in relazione all'atto invalido.

La norma in esame si situa proprio in questo contesto: essa vale cioè a impedire che, a differenza di ciò che accade negli altri casi di illiceità dell'elemento causale nota1 (per contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico: negozio illegale), per quanto attiene alla causa contraria al buon costume (negozio immorale) sia data la possibilità di ottenere la ripetizione in base alle norme sull'indebito (art. 2033 cod.civ.) che altrimenti, essendo improduttivo di effetti l'atto negoziale, troverebbero applicazionenota2 .

Occorre precisare che l'immoralità può essere propria di una sola delle parti ovvero può riguardare entrambe. L'art. 2035 cod.civ. assume in considerazione soltanto il secondo caso per negare la ripetizione della prestazione eseguita nota3 . In tanto si nega la ripetizione, in quanto cioè la causa del contratto sia immorale. Il caso è diverso quando invece l'immoralità valga a contrassegnare una soltanto delle parti (motivo immorale) nota4 . Esemplificando: se viene pagata una somma di denaro per ottenere prestazioni sessuali (ciò che può addirittura costituire attività fiscalmente rilevante, quando abituale: cfr. CTP Savona, Sez. I, sent. n. 389/2016) questa pattuizione si pone come contrassegnata da una causa immorale che impedisce a colui che ha effettuato il pagamento di domandarne la restituzione. Se invece viene corrisposta una somma per la liberazione di una persona sequestrata, l'immoralità che contraddistingue la posizione dei sequestratori non impedisce sicuramente di richiedere la restituzione di essa.

L'immoralità e la contrarietà del negozio al buon costume non contraddistinguono soltanto gli atti negoziali che contrastano con le regole della decenza e del pudore in campo sessuale, bensì generalmente la contrarietà ai principi della coscienza collettiva (Cass. Civ. Sez. III, 5371/87 ), tenuto conto della temperie storica e dell'ambito sociale nota5 . Si è deciso ad esempio sia che non può essere considerato immorale il contratto stipulato con una P.A. in mancanza di forma scritta (Cass. Civ. Sez. III, 8722/98 ), sia che parimenti non può considerarsi assoggettato all'art. 2035 cod.civ. l'atto compiuto in violazione rispetto alle disposizioni valutarie (sia pure in un tempo in cui esse erano presidiate da sanzioni di carattere amministrativo e non penale: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2081/85 ).

Note

nota1

Contra Trabucchi, voce Buon costume, in Enc.dir., vol. V, 1959, p. 700 e ss. il quale ritiene che "un contratto rimane nella categoria degli atti contrari al buon costume anche se può contemporaneamente essere considerato contrario all'ordine pubblico o alla legge".
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nota2

D'Onofrio, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ. dir. da Scialoja-Branca, vol. IV, Bologna-Roma, 1962, p. 272; Messineo, Dottrina generale del diritto, Milano, 1948, p. 268 e ss.
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nota3

Conforme Pavone La Rosa, Rassegna di giurisprudenza. Nullità e annullabilità del contratto, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1949, p. 441.
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nota4

Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 479, sostiene che quando l'immoralità è unilaterale, il contratto è valido e non può parlarsi di irripetibilità.
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nota5

Rescigno, In pari causa turpitudinis, in Riv.dir.civ., vol. I, 1966, p. 26 e ss.; Devescovi, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 1946.
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Bibliografia

  • DEVESCOVI, Del pagamento dell'indebito, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • D'ONOFRIO, Del pagamento dell'indebito, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. diretto da Scialoja e Branca, IV, 1962
  • MESSINEO, Dottrina generale del diritto, Milano, 1948
  • MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • PAVONE LA ROSA, Rassegna di giurisprudenza.Nullità e annullabilità del contratto, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1949
  • RESCIGNO, In pari causa turpitudinis, Riv.dir.civ., I, 1966
  • TRABUCCHI, Buon costume, Enc.dir., V, 1959

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