Irrevocabilità della donazione



La questione relativa alla pretesa irrevocabilità della donazione non rappresenta oggi null'altro se non il retaggio di una problematica del passato. Risulta infatti chiaro che la donazione è compresa nel più generale schema del contratto, ancorchè contraddistinto da una causa liberale. Parlare dunque di revocabilità non assume alcun significato specifico, diverso da quello che riguarda gli altri contratti. Nella misura in cui è praticabile in via generale il ricorso alle figure del mutuo dissenso (I comma art. 1372 cod.civ.) ovvero del recesso (art. 1373 cod.civ.), altrettanto si potrà riferire per la donazione nota1.

A riprova di ciò l'art. 769 cod.civ., nel definire la nozione di donazione, non riporta alcuna menzione afferente ad una pretesa irrevocabilità, in questo distinguendosi dall'art.1050 del codice civile previgente, il quale faceva esplicitamente riferimento all'atto con il quale il donante "si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata" nota2 .

Il motivo di questa previsione doveva probabilmente essere rintracciato nella considerazione dell'elemento causale della donazione: l'intento liberale la rendeva (e la rende) assai prossima alla disposizione testamentaria dalla quale di distaccava (e si distacca) proprio in considerazione dell'attualità e della irrevocabilità dell'attribuzione al beneficiato.

Chiarito questo aspetto è facile osservare la mancanza di fondamento dell'opinione (pure un tempo sostenutanota3 ) dell'assolutezza della regola dell'attualità ed irrevocabilità dello spoglio. Non si parla più, in particolare, dell'impossibilità di apporre alla donazione la clausola condizionale potestativa o un termine finale di efficacia.

Giova osservare che, ai sensi del IV comma dell'art. 564 cod.civ. la dispensa dall'imputazione ex se a favore di alcuni dei donatari o dei beneficiari di lasciti testamentari non può pregiudicare i donatari anteriori: qualora fosse possibile il contrario, sarebbe praticabile una sorta di sostanziale revoca della donazione precedentemente fatta nota4. Dispensando dall'imputazione ex se un donatario successivo che rivesta la parallela qualità di legittimario, si produrrebbe infatti la riconducibilità della donazione alla porzione disponibile, con la conseguente possibilità che gli altri legittimari lesi possano rivolgersi al donatario anteriore per conseguire la porzione legittima di loro spettanza.

Note

nota1

Svolge analoghe considerazioni Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1988, p.857.
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nota2

In questo senso anche Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.866.
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nota3

Per una rassegna degli orientamenti risalenti si veda Vitali, Delle donazioni, in Il diritto civile italiano, a cura di Fiore, Napoli-Torino, 1914, pp.28 e ss.
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nota4

E' questa la ratio che ha ispirato il legislatore: cfr.Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1988, p.326.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2003
  • VITALI, Delle donazioni, Napoli - Torino, Il diritto civile italiano, Fiore, 1914

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