Il difetto di iscrizione dell'atto costitutivo della società nel registro delle imprese non ne pregiudica nè la validità nè l'esistenza dell'ente quale soggetto giuridico distinto rispetto alla persona dei singoli soci
nota1. Ciò premesso,
non pare che nell'ambito dei rapporti meramente interni tra i soci l'irregolarità della società possa sortire effetti specifici: tra essi infatti avranno vigenza in maniera incondizionata le pattuizioni concluse. Non esiste nel vigente codice, in particolare, una disposizione analoga all'art. 99 del codice di commercio del 1888, in forza del quale ciascuno dei soci di una società in nome collettivo irregolare (dovendosi tuttavia valutare tale irregolarità in relazione alla mancata iscrizione presso il differente registro delle società tenuto presso la cancelleria di ciascun tribunale) poteva domandarne in ogni tempo lo scioglimento.
A differenti conclusioni si potrebbe invece giungere per quanto attiene alla disciplina del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art.
2949 cod. civ. relativo ai diritti che sorgono dai rapporti sociali. L'inapplicabilità della relativa norma condurrebbe ad assoggettare le situazioni soggettive al termine prescrizionale ordinario decennale. Giova comunque rilevare come la partecipazione sociale non costituisca in tal senso un diritto autonomo, come tale assoggettato alla predetta dinamica estintiva in esito al decorso del termine prescrizionale, consistendo piuttosto in una qualità giuridica collegata alla posizione del socio all'interno della società (Cass. Civ. Sez.I,
5288/05).
Note
nota1
Cfr. anche Galgano, Diritto Commerciale II, Le società, Bologna, 1982, p. 366.
top1Bibliografia
- GALGANO, Diritto commerciale II, Le società, Bologna, II, 1982