Ipotesi speciali di errore o di dolo




La normativa dettata dal codice civile in materia di singoli contratti contiene alcune norme che assumono in considerazione specifiche alterazioni del processo di formazione del consenso di una delle parti dell'accordo, ciò che conduce all' annullabilità dell'atto negoziale.

Si tratta di norme che per lo più riguardano il contratto di transazione ed il contratto di assicurazione.

L'art.1972 cod.civ. prevede l'annullabilità della transazione su titolo nullo (che tuttavia non sia illecito). Ai sensi dell'art. 1973 cod.civ. è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 cod.civ. ). In buona sostanza viene in considerazione un errore relativo alla ritenuta veridicità di un documento che della transazione deve ritenersi necessario (anche se non esclusivo) presupposto.

A mente dell'art. 1974 cod.civ. la transazione che abbia luogo in relazione ad una lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia è parimenti annullabile.

L'art. 1975 cod.civ. prevede inoltre al I comma la possibilità di impugnare la transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro (c.d. transazione generale), in conseguenza del fatto che, successivamente, una di esse venga a conoscenza di documenti (ignoti al tempo della transazione) che siano stati occultati dall'altra parte. Il II comma dello stesso articolo, relativamente alla transazione che è stata stipulata in relazione ad un affare determinato (c.d. transazione speciale) prevede invece l'annullabilità quando, nel tempo successivo alla stipulazione, emergano documenti che danno conto dell'insussistenza del diritto di una delle parti.

In tema di assicurazione l'art. 1892 cod.civ. contiene una specifica ipotesi di annullabilità afferenti a dichiarazioni inesatte ovvero a reticenze del contraente (il quale abbia agito con colpa grave), relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'art. 1986 cod.civ. dispone al I comma, in tema di cessione dei beni ai creditori, che la cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

E' infine il caso di fare menzione del caso di cui all'art. 8 della legge 6 maggio 2004 n.129, il quale prevede un caso di annullabilità del contratto di affiliazione commerciale ( franchising ) per l'ipotesi di false informazioni comunicate da una parte all'altra.

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