Ipotesi limitative della capacità giuridica



La capacità giuridica generalmente intesa non è eliminabile, pur conoscendo variazioni o limitazioni a carico di un soggetto. Casi di incapacità giuridica sono tuttavia riscontrabili relativamente a specifici rapporti nota1.

Si è soliti distinguere tra incapacità speciali assolute e relative.Assolutezza e relatività sono attributi che stanno a significare la riferibilità del limite al rapporto con ogni soggetto dell'ordinamento ovvero tra l'incapace ed un particolare soggetto soltanto.

Quali sono le ragioni che possono importare tali limitazioni?

Esse sono riconducibili all'età, a particolari infermità, alla cittadinanza, all'aver riportato condanne penali ed alla condizione di fallito per quanto attiene alle c.d. incapacità assolute, al fatto di rivestire una particolare qualità o di essere investiti di un particolare Ufficio per quanto riguarda le c.d. incapacità relative nota2.

Si ribadisce che tutte queste limitazioni sono tali relativamente alla capacità giuridica (e non alla semplice capacità di agire) poichè comportano l'inettitudine ad essere titolari della situazione giuridica e non semplicemente l' impossibilità di conseguire o disporre personalmente di essa.

Note

nota1

Nel caso una persona non possa essere titolare di una generalità di posizioni giuridiche, si potrà parlare di capacità giuridica ridotta. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 189.
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nota2

Qualsiasi limitazione della capacità giuridica, stante il principio di eguaglianza contenuto nella Costituzione ( v. art. 3 Cost. , 22 Cost. , 23 Cost. ), deve essere giustificato da un prevalente interesse o pubblico o della persona medesima. Si vedano p.es. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.76; Dogliotti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 118. In generale sul tema della capacità giuridica, Falzea, Capacità (teoria gen.), in Enc. dir., p. 8; Rescigno, Capacità giuridica (diritto civile), in N.mo Dig. it., p. 873.
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Bibliografia

  • FALZEA, Capacità (teoria gen.), Milano, Enc.dir., VI, 1960
  • RESCIGNO, Capacità giuridica (diritto civile), NDI, II

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