Invenzioni industriali e modelli di utilità



Il codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 30/05 contiene alle sezioni IV e V del capo II una compiuta disciplina delle invenzioni e dei modelli di utilità.

Con il termine di invenzione industriale si vuole evocare l'introduzione di elementi nuovi nello studio della tecnica e della sua applicazione con particolare riferimento allo sviluppo ed al perfezionamento delle attrezzature e dei procedimenti utilizzati nell'industria. All'interno di tale concetto si possono situare le due grandi categorie delle invenzioni in senso stretto e dei modelli industriali o di utilità.
Le prime sono costituite dai ritrovati tecnici dotati di due caratteristiche peculiari (art. 2585 cod. civ. ) alle quali sembrerebbe aggiungersene, in esito all'entrata in vigore della novella del 2005, una terza (art. 45 D. Lgs. 30/05), anche se è il caso di rilevare come l'espressione adoperata dalla norma (cioè il fatto di implicare un'attività inventiva) ricalchi pedissequamente quanto già indicava l'abrogato art. 12 del RD 29 giugno 1939, n. 1127. Più in particolare vengono in esame:
  1. la novità (art. 46 D.Lgs. 30/05);
  2. l'industrialità, ossia l'attitudine ad essere applicati industrialmente (art. 49 D. Lgs. 30/05);
  3. l'implicare un'attività inventiva (art. 48 D. Lgs. 30/05).

Per quanto attiene ai modelli di utilità di cui all'art. 82 D. Lgs. 30/05, anche definiti in chiave di invenzioni "minori", è il caso di precisare come svolgano la funzione di conferire a strumenti già inventati una maggiore efficienza. I disegni ornamentali, i quali conferiscono aspetto peculiare a tipologie di prodotti industriali (es. : la carrozzeria di una vettura) invece non sono più brevettabili, ma oggetto della peculiare tutela offerta dalla registrazione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 30/05 .

Particolari problemi pongono le invenzioni del prestatore di lavoro (art. 2590 cod. civ. ), in relazione al contemperamento tra il diritto di questi ad un riconoscimento anche di carattere economico e il diritto del datore di lavoro che ha fornito strumenti ed occasioni idonee a favorire la scoperta (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8368/2014; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 10851/97) nota1. La materia è stata completamente rivisitata dagli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 30/05. La prima norma considera le invenzioni dei dipendenti, mentre la seconda tratta delle invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca.

Ritornando al concetto di "invenzione", occorre osservare preliminarmente che il legislatore non ha fornito alcuna definizione idonea a chiarirne direttamente il concetto, limitandosi ad indicare all'art. 45 D. Lgs. 30/05 (c.d. codice della proprietà industriale) i criteri atti a qualificare la brevettabilità di un ritrovato. In questo senso la situazione è analoga a quella che scaturiva dalla lettura dell'abrogato art. 12 del RD 29 giugno 1939, n. 1127 (oggetto di revisione con DPR del 22 giugno 1979,n. 338, art. 7 e negli artt. 2 e 5 , del RD 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modifiche, disposizioni tutte abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice del 2005). Viene previsto che "possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale" (art. 45 del D. Lgs. 30/05, che rieccheggia l'abrogato art. 12 apri del RD 29 giugno 1939, n. 1127).

L'art. 82 del D. Lgs. 30/05 (il cui testo è analogo a quello dei previgente art. 2 RD 25 agosto 1940, n. 1411) statuisce invece che "possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti". Giova osservare come i disegni e modelli ornamentali non siano invece brevettabili, al più potendo essere protetti per il tramite della registrazione (art. 31 D. Lgs. 30/05).

I requisiti che devono sussistere ai fini della tutela brevettuale sono costituiti dalla novità, dalla natura inventiva dell'attività che ha prodotto l'invenzione, dall'industrialità, dalla liceità, rispettivamente regolati dagli artt.46 , 48 , 49 e 50 del D. Lgs. 30/05.

Per quanto concerne il requisito della novità (la cui valutazione pare comunque da apprezzare con riferimento allo specifico settore industriale: Tribunale di Bologna, 09 febbraio 1995), non pare più adeguato parlare di assolutezza della stessa. Sotto il vigore della precedente disciplina il fatto che in precedenza il ritrovato fosse stato oggetto in qualsiasi luogo ed in qualsiasi modo di divulgazione atta a diffonderne la portata ad una cerchia indeterminata di soggetti, faceva venir meno la sussistenza di esso e, dunque, la brevettabilità.
Attualmente il II comma dell'art. 46 D. Lgs. 30/05 àncora il concetto di "stato della tecnica" a tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. In ogni caso è possibile (III comma art.46 cit.) brevettare anche "una sostanza o una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione". Il dettato normativo pare rieccheggiare il portato di alcune pronunzie giurisprudenziali (Cass. Civ. Sez. I, 2575/95; Cass. Civ. Sez. I, 839/95 nota2. La riproduzione di un dispositivo avente le caratteristiche di altro, già brevettato, introduce la nozione di contraffazione per equivalenza (Cass. Civ., Sez. I, 22351/2015).

L'ulteriore requisito dell'attività inventiva (art. 48 D. Lgs. 30/05) consiste nella corrispondenza del ritrovato ad un apporto creativo ulteriore rispetto alle evidenze del bagaglio di esperienze e di conoscenze afferenti allo stato della tecnica del settore specifico.
Dell' industrialità si occupano gli artt. 49 D. Lgs. 30/05 e 2585 cod. civ. . Essa fa perno sulla suscettibilità del ritrovato ad essere applicato industrialmente. Il testo dell'abrogato art. 17, legge invenzioni, introdotto dal DPR 338/79, il quale precisava come l'oggetto dell'invenzione potesse essere fabbricato o utilizzato in industrie di qualsiasi genere, comprese quelle agricole può dirsi esser stato sostanzialmente trasfuso dell'art.49 D.Lgs. cit..

Da ultimo della liceità fa menzione l'art. 50 D. Lgs. 30/05, a mente del quale non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
Sono brevettabili gli ovuli umani? Al quesito è stata data una risposta affermativa, a condizione che il procedimento di fecondazione non sia ancora intervenuto (Corte di Giustizia Europea, Grande Sez., sent. n. C364/13 del 18 dicembre 2014).

Il titolare dei diritti patrimoniali nascenti dall' invenzione nonchè quelli attribuiti dal brevetto ha la possibilità di disporne ai sensi dell'art. 2589, cod. civ., in base al quale "I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili" nonchè ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 30/05 che si esprime in maniera analoga, aggiungendo che il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa nota3.

Note

nota1

Tre erano le fattispecie regolate dalla previgente legge sulle invenzioni: la c.d invenzione di servizio, per la quale nessun diritto di natura patrimoniale era dovuto al prestatore, l'invenzione d'azienda, che determinava l'esigenza di un equo premio per il lavoratore, e l'invenzione occasionale per la quale la legge
attribuiva al datore di lavoro un diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto. Si tenga presente comunque che il prestatore di lavoro era ed è sempre in ogni caso titolare del diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione. Cfr. (sia pure in relazione alla previgente normativa) Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, pp. 355 e ss..
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nota2

In questo senso tale requisito, sotto il vigore della precedente normativa, veniva apprezzato per i modelli di utilità in maniera meno rigorosa di quanto accadesse per le invenzioni.La differenza tra invenzioni e modelli di utilità si basa proprio sul diverso livello di originalità richiesto per qualificare un trovato come appartenente all'una o all'altra delle categorie. I modelli di utilità dovrebbero pur sempre possedere il requisito dell'originalità, da intendersi meno rigorosamente rispetto a quanto occorre in tema di invenzione: tuttavia non si deve comunque trattare di variazioni banali di forme già note.
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nota3

Dall'elencazione degli atti soggetti ex art 138 D. Lgs. 30/05 a trascrizione, si può notare che i diritti di cui sopra, come d'altronde tutti i diritti di proprietà industriale, possono essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi, sia a titolo oneroso sia gratuito, con trasferimento totale o parziale e possono anche costituirsi, modificarsi o trasferirsi diritti personali o reali di godimento o di garanzia, che il brevetto può essere oggetto di conferimento sociale e che i diritti relativi possono anche formare oggetto di divisione, transazione e rinuncia.
Il diritto in questione può inoltre essere oggetto di trasferimento, totale o parziale, per successione mortis causa.
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Bibliografia

  • VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996

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