Invenzione



L'invenzione costituisce una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario nota1 di cui la legge prevede un'ipotesi generica, per il caso di ritrovamento di una cosa smarrita nota2, quale che sia, ed un'ipotesi specifica, che consiste nel ritrovamento di tesoro.

L'art. 927 cod.civ. dispone che la cosa smarrita deve essere restituita al proprietario; se costui risulta sconosciuto deve essere consegnata senza ritardo all'ufficio degli oggetti smarriti del Comune in cui è stata ritrovata. Per cosa smarrita deve intendersi qualsiasi cosa mobile che possa avere un qualche valore apprezzabile giuridicamente, in essa compresi titoli e libretti di risparmio (Cass. Civ. Sez. I, 6504/96 ).

Che cosa accade se il ritrovatore invece che comportarsi come prescritto dalla norma citata, trattiene presso di sé il bene rinvenuto? Egli commette indubbiamente un illecito avente rilevanza anche penale, integrando tale condotta gli estremi del delitto di appropriazione indebita di cose smarrite (art. 647 cod. pen.) nota3.

Una volta che il Sindaco abbia ricevuta la consegna, deve renderla pubblica, mediante affissione nell'albo pretorio del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 928 cod.civ..

Qualora il proprietario si presenti ed ottenga la cosa deve, a richiesta del ritrovatore, pagare a quest'ultimo, a titolo di premio, una somma pari al decimo del valore se questo non supera euro 5,16, più il ventesimo del valore per l'eccedenza nota4 .

Nel caso in cui la cosa non abbia valore commerciale, il premio verrà fissato dal giudice (art. 930 cod.civ.).

Trascorso un anno senza che si presenti il proprietario, la cosa o il suo prezzo, se fosse stato necessario procedere alla vendita, appartiene al ritrovatore (art. 929 cod.civ.).

Soltanto allora ha modo di esplicarsi l'invenzione come modo di acquisto a titolo originario: cioè nel caso residuale in cui, all'esito del procedimento innanzi descritto, non presentandosi alcuno per reclamare la proprietà del bene, trascorso altresì il tempo previsto dalla legge, si verifica infine la fattispecie acquisitiva nota5 .

La legge prevede che, ai fini di essa, al proprietario del bene vengono normativamente equiparati sia possessore sia il semplice detentore (art. 931 cod.civ.).

Note

nota1

Si tratta di una fattispecie unitaria ed eterogenea, a formazione successiva che consta del ritrovamento del bene, della sua consegna all'Autorità, del mancato reclamo del proprietario. Cfr. Buccisano, Invenzione (diritto privato ), in Enc. dir. e Mazzarese, Invenzione, in Enc. giur. Treccani.
top1

nota2

Dibattuta è la questione se possa considerarsi smarrita anche la cosa semplicemente dimenticata. Verrebbe in esame una cosa dimenticata quando il luogo dove è stata lasciata fosse conosciuto dal proprietario, il quale potenzialmente potrebbe riprenderla. Si instaurerebbe pertanto fra il proprietario e colui che è in possesso della cosa un particolare rapporto: il secondo sarebbe equiparabile ad un custode, gravato da un particolare dovere di conservazione e restituzione. La distinzione, tuttavia, non è normativamente fondata, poichè la legge si riferisce solamente al fatto del ritrovamento. Si veda sul punto Montel, Cosa ritrovata, in N. Dig. it., p.1031; De Cupis, Teoria dell'acquisto per invenzione, in Scritti per A. Scialoja, III, Bologna, 1953.
top2

nota3

Per quanto riguarda la res furtiva, è opinione consolidata che il ritrovatore vada ricompensato, purchè sussista la sua buona fede: deve cioè ignorare la provenienza furtiva del bene. Cfr. La Torre , Il diritto al premio nel ritrovamento di cose furtive, in Giur. Cass. civ., IV, 1954; Pratis, Il regime giuridico del ritrovamento di cose furtive nel nuovo cod. civ., in Giur. Cass. Civ., I, 1953.
top3

nota4

Se vi è stata promessa al pubblico, la ricompensa deve essere pari a quella promessa e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.339.
top4

nota5

Per questo motivo l'invenzione, prima di assurgere a fattispecie acquisitiva, rappresenta un mero fatto giuridicocui la legge riconnette determinati effetti: il primo effetto è costituito dal sorgere dell'obbligo di consegnare la cosa ritrovata, includendo anche l'obbligo di custodire la cosa, sia pure con la responsabilità affievolita ex art.1768 cod.civ.; la seconda conseguenza del ritrovamento è l'acquisto del diritto al premio; terzo effetto, l'acquisto della proprietà della cosa al termine della procedura prevista (cfr. Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Milano, 1998, p.86).
top5

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BUCCISANO, Invenzione (diritto privato), Enc. Dir, XXII, 1972
  • DE CUPIS, Teoria dell’acquisto per invenzione, Bologna, Scritti per A. Scialoja, III, 1953
  • LA TORRE, Il diritto al premio nel ritrovamento di cose furtive, Giur. Cass. civ., IV, 1954
  • MAZZARESE, Invenzione, Enc. giur. Treccani, XVII, 1990
  • MIRABELLI, L'atto non negoziali nel diritto privato italiano, Milano, 1998
  • MONTEL, Cosa ritrovata, NDI, IV
  • PRATIS, Il regime giuridico del ritrovamento di cose furtive nel nuovo cod. civ., Giur. Cass. Civ, I, 1953

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Invenzione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti