Invalidità delle deliberazioni di aumento, riduzione del capitale, di emissione di obbligazioni



La disciplina della nullità (ma sarebbe più corretto parlare più genericamente di invalidità, dato il carattere spurio delle nullità di cui all'art. 2379 cod. civ. e la titolazione dell'art. 2379-ter cod. civ. qui in esame) delle deliberazioni assembleari della società per azioni rinviene una specificazione nell'art. 2379-ter cod. civ. .

La norma predetta ambienta le ipotesi della mancata convocazione dell'adunanza, della mancata verbalizzazione alle particolari ipotesi delle deliberazioni afferenti l'aumento di capitale, la riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 2445 cod. civ., l'emissione di obbligazioni.

Nei casi riferiti, l'impugnativa non può essere proposta se non entro il termine di centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, di novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Il II comma dell'articolo in esame inoltre detta una regola che vale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per quest'ultime:

a) l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che, a norma dell'art. 2444 cod. civ. , sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito;

b) l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. ovvero della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Il III comma dell'art. 2379-ter cod. civ. fa infine salvo, indipendentemente dall'aspetto afferente l'invalidità della deliberazione, il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

Prassi collegate

  • Studio n. 41-2016/I, Riduzione reale e attuazione anticipata con il consenso dei creditori

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