Invalidità della donazione per incapacità naturale



Poichè in esito al perfezionamento della donazione discende la sicura conseguenza dell'impoverimento del patrimonio del donante, la legge prevede, in tema di annullamento dell'atto di liberalità a cagione della situazione di incapacità naturale del disponente, una disciplina intesa ad agevolare l'eliminazione dell'atto. Ai sensi dell'art. 775 cod.civ. la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

Sono dunque differenti gli elementi richiesti allo scopo di giungere all'annullamento dell'atto. In particolare, pur dovendo essere la donazione annoverata tra i contratti, non sono necessari (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 3263/2016) gli elementi previsti dall'art. 428 cod.civ. (la prova della mala fede dell'altro contraente desumibile dal grave pregiudizio o da altre circostanze) nota1.

E' infatti chiaro che il pregiudizio per il disponente nella donazione è sicuramente insito nella stessa stipulazione e che, d'altronde, risulta più difficile giustificare esigenze di tutela dell'affidamento dell'altra parte in un atto dal quale scaturiscono sicuramente soltanto svantaggi patrimoniali per il donante nota2.

Occorre fare invero cenno dell'ipotesi, non frequente, in cui l'incapacità sia riferibile non già al donante, bensì al donatario. Sarebbe possibile pervenire all'annullamento della donazione per incapacità di intendere o di volere del beneficiato. Sembra congruo, in tale eventualità, fare applicazione della regola di cui al II° comma dell'art. 428 cod.civ. perchè la speciale disciplina di cui all'art. 775 cod.civ. concerne soltanto la posizione del disponente che si spoglia senza corrispettivo. Problematico sarà tuttavia rinvenire nell'altro contraente quella mala fede che costituisce il requisito ai fini della annullabilità.

Note

nota1

Giurisprudenza e dottrina concordano nel reputare la superfluità dei requisiti della mala fede e del grave pregiudizio. Si veda Cass. Civ. Sez. II, 6414/84 . Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.37; Carnevali, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.442.
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nota2

Secondo Scognamiglio, La capacità di disporre per donazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.278, possono essere annullate ex art. 775 cod.civ. anche le donazioni modali e rimuneratorie, fattispecie per le quali non si porrebbe neppure il problema di un possibile pregiudizio per il donante. Ciò a dimostrazione che l'esistenza di quest'ultimo requisito non è richiesta al fine dell'annullabilità della donazione. Sul punto anche Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 2000, p.470.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997
  • PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Sacco, 2000
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, Padova, Successioni e donazioni, 1994

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