Invalidità sopravvenuta



Dibattuta tra gli interpreti è la configurabilità di una categoria definibile come invalidità sopravvenuta, con speciale riferimento alla nullità successiva nota1.

Anzitutto si è cercato di conferire ad essa un'autonomia concettuale rispetto al concetto di inefficacia sopravvenuta. Si è osservato che la nullità sopravvenuta verrebbe a privare di fondamento anche le prestazioni già eseguite in forza dell'atto negoziale, venendo altresì a coinvolgere anche i terzi. La sopravvenuta inefficacia, ancorchè retroattiva quanto all'eliminazione del profilo effettuale dell'atto inter partes, sarebbe invece connotata sia dalla limitazione delle situazioni giuridiche riferibili ai terzi, sia (per quanto attiene ai negozi di durata) dall'intervenuta esecuzione delle prestazioni, non più ripetibili nota2.

Al di là delle enunciazioni teoriche, conviene probabilmente analizzare in concreto le fattispecie riconducibili alla disputata categoria concettuale.

In via generale alla nullità successiva potrebbe essere riportata la sopravvenuta difettosità di elementi essenziali (la causa, l'oggetto). Da questo punto di vista l'attenzione si appunta sui due momenti di riferimento del giudizio di invalidità: quello del perfezionamento del contratto (relativamente al quale tutti gli elementi essenziali dovrebbero essere esistenti e leciti) e quello dell'eseguibilità delle previsioni negoziali (momento invero pur sempre riconducibile al profilo dell'efficacia, donde la difficoltà di emancipare il tema della nullità sopravvenuta da quello dell'inefficacia successiva). Si pensi alla mancata venuta ad esistenza della cosa futura nella empio rei speratae (art. 1472 cod. civ. ) riconducibile ad una difettosità sia dell'elemento della causa sia di quello dell'oggetto. Come vedremo in sede di analisi specifica della figura, non pare trattarsi di nullità sopravvenuta, bensì di nullità originaria nota3, il cui accertamento può intervenire soltanto successivamente, in relazione al tempo in cui l'atto è destinato a sortire efficacia. Anche per quanto riguarda la valutazione dell'oggetto del contratto ( sub specie della liceità e della possibilità) sembra possa praticarsi un analogo riferimento al tempo dell'efficacia dell'atto come dell'elemento al quale ancorare un giudizio in chiave di invalidità sopravvenuta. L'esempio che viene fatto della res divenuta extra commercium successivamente al perfezionamento del contratto (es. un contratto di somministrazione che preveda la consegna periodica di partite di una sostanza chimica che, in esito ad un provvedimento legislativo, viene messa al bando) può essere diacronicamente costruito nel modo che segue:

1) Il contratto nasce del tutto valido ed efficace; esso permane tale fino al tempo in cui diviene operativo il divieto di legge.

2) Successivamente il contratto diviene inoperativo, nel senso che quanto in esso convenuto più non vincola le parti (è divenuto inefficace) per l'avvenire, pur rimanendo valido per il passato (giustificando le prestazioni già eseguite inter partes).

E' possibile configurare un diverso svolgimento della fattispecie, sempre in relazione all'ipotesi fatta. Si ipotizzi che il predetto contratto di somministrazione sia stato sottoposto a termine iniziale differito ovvero a condizione sospensiva e che il divieto di legge subentri durante il tempo di inoperatività del contratto (cioè prima della scadenza del termine o della verificazione dell'evento condizionale). In questa eventualità il contratto si caduca, diviene inutile. Si può riferire di questa situazione come di una causa di nullità sopravvenuta? Anche in caso di una risposta affermativa non si vede come differenziare la situazione rispetto ad una descrizione in chiave di inefficacia (sopravvenuta). In altri termini, non si riesce ad emancipare anche in questo caso la nozione di invalidità sopravvenuta rispetto al profilo effettuale nota4.

Secondo un'opinione nota5 potrebbe parlarsi di invalidità sopravvenuta nel caso del venir meno della liberalità che segue alla revocazione del testamento (art. 687 cod. civ. ) o della donazione (art. 800 cod. civ. ) nota6.

Cosa dire della particolarissima nullità che affligge l'atto di alienazione effettuato in spregio alla prelazione legale di cui all'art. 164 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) che ha sostituito l'art. 135 t.u. 490/1999 (sotto questo profilo reiterativo dell'art. 61 della legge 1089/1939 ora abrogata dallo stesso t.u.). Esso prescrive che "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli".

Analizzando le ulteriori caratteristiche della nullità in discorso, si può notare che il contratto con il quale viene posta in essere l'alienazione sembrerebbe sorgere sempre come valido, poichè esso viene stipulato necessariamente prima della denuncia.

Solo in un tempo successivo, qualora la denuncia non venga presentata o lo sia in carenza del rispetto delle forme stabilite dalla legge, ha modo di operare la causa di nullità i cui effetti dovrebbero prodursi retroattivamente.

Si può dunque parlare di invalidità sopravvenuta (Tribunale di Firenze, 10/06/1998 )? Neppure in questo caso la definizione pare calzante: secondo la costruzione più convincente infatti la denunzia integrerebbe, sia pure ab externo, la fattispecie negoziale. Ancora una volta dobbiamo registrare l'impossibilità di distinguere il profilo degli effetti da quello della validità. Si ponga mente che, anteriormente al decorso del tempo previsto dalla legge in esito alla presentazione della denuncia, non soltanto il contratto è inefficace tra le parti, ma vige anche un tassativo divieto di consegna del bene.

Ulteriore caso pratico che merita di essere assunto in considerazione sotto lo specifico profilo analizzato è quello attinente alle convenzioni relative agli interessi, la cui misura sia divenuta usuraria in esito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in materia (legge del 7 marzo 1996, n. 108 ) nota7.

Secondo l'interpretazione prevalente, la natura usuraria del tasso deve essere valutata nel momento del perfezionamento del contratto. Questo assunto non può considerarsi del tutto pacifico. Cosa dire di quelle convenzioni, stipulate anteriormente alla legge del 1996, contenenti la previsione della determinazione di un tasso di interessi da considerarsi ex post "fuori legge"?. In giurisprudenza si è parlato di un'ipotesi di nullità parziale sopravvenuta. Anche qui possono tuttavia essere ribadite le considerazioni di cui sopra: dal tempo dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni più non potranno avere applicazione i parametri divenuti fuori legge. Dovrebbero tuttavia rimanere fermi gli effetti delle clausole di determinazione degli interessi per quanto riguarda i rapporti pregressi (Tribunale di Roma, 04/06/1998 ). Una vicenda del tutto analoga può essere prospettata in tema di fidejussione con riferimento alla validità della rinunzia preventiva alla liberazione di cui all'art. 1956 cod.civ.. Il II comma della norma è stato infatti modificato per effetto della Legge 154/1992 che ha escluso, a far tempo dall'entrata in vigore della novella, la validità della detta rinunzia (Cass. Civ. Sez. III, 1689/06 ).

Che cosa dire infine dell' i mpossibilità ed illiceità sopravvenute quando esse avessero come riferimento quanto oggetto di una disposizione modale?

Si pensi all'onere avente ad oggetto un bene divenuto extra commercium per legge. Secondo una tesi, se il motivo non è determinante cadrebbe solo il modo, contrariamente, l'intera disposizione. Ciò tuttavia non già in quanto nulla, bensì in quanto divenuta inefficace.

Di nullità sopravvenuta si può invece parlare a buon diritto quando una clausola contrattuale, perfettamente valida nel tempo in cui l'atto negoziale venne stipulato, diviene non più conforme al diritto all'esito dell'emanazione di un provvedimento normativo che ne sancisca l'invalidità. Il caso che si può fare è quello delle clausole compromissorie che prevedevano il deferimento ad arbitri irrituali ovvero scelti dalle parti delle controversie in materia societaria contenuti nei patti sociali ovvero negli statuti di società di capitali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15841/2015). La nullità di esse è stata infatti espressamente sancita per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs 5/2003 portante riforma del diritto societario.

Note

nota1

A favore della configurabilità di una siffatta categoria, tra gli altri, Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 63. Contra Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969, p. 386. Secondo Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 611, "il giudizio di validità del contratto dev'essere formulato in relazione alla situazione di fatto e alle norme vigenti al momento del suo perfezionamento. Le vicende successive non toccano di massima tale giudizio. Non può tuttavia escludersi che il contratto inizialmente valido divenga successivamente invalido...... In ogni caso occorre tenere presente che l'inefficacia derivante da invalidità successiva è una vicenda risolutiva, poichè trae titolo da un fatto successivo al perfezionamento ed efficacia del contratto".Al concetto di un'invalidità emergente soltanto successivamente, in relazione ad un atto perfettamente valido ed efficace al tempo del suo perfezionamento, si potrebbe ricorrere per qualificare l'ipotesi di cui all'art. 1 , comma 346 della Legge 311/2004 (c.d. "finanziaria 2005"). Ai sensi della detta disposizione i contratti di locazione e comunque costitutivi di diritti anche personali di godimento di unità immobiliari o di porzioni delle stesse sono da considerarsi nulli se, comunque stipulati, non sono sottoposti alla formalità della registrazione.
top1

nota2

Cfr. Tommasini, Nullità (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXVIII, 1978, pp. 866 e ss..
top2

nota3

Così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p. 184.
top3

nota4

Si veda Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 1289.
top4

nota5

Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1950, p. 491. In senso dubbioso Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 250.
top5

nota6

Sembra preferibile la tesi secondo la quale in entrambi i casi potrebbe parlarsi, al più, d'inefficacia successiva (Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco, Torino, 2000, p. 511; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 558; Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, pp. 203 e ss.; Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1977, p. 543). Per quanto attiene al testamento tale situazione sarebbe cagionata da una causa coeva o successiva al perfezionamento della volontà del testatore, in dipendenza del fatto se si tratti di ignoranza relativamente all'esistenza di discendenti oppure sulla loro sopravvenienza. In materia di donazione invece entrerebbe in gioco anche la concreta manifestazione di volontà del disponente nel senso della caducazione della liberalità, previo riscontro giudiziale delle situazioni tipiche previste dalla legge effettuato dal giudice.
top6

nota7

Cfr. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, pp. 751 e 899; Ferroni, Principio di conservazione e salvezza del negozio nullo, in Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, a cura di Ferroni, Milano, 1998, p. 733.
top7

Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • FERRONI, Principio di conservazione e salvezza del negozio nullo, Milano, Le nullità negoziali di diritto comune, 1998
  • GENTILI, Le invalidità, Torino, I contratti in generale Gabrielli, II, 1999
  • PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Sacco, 2000
  • RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1977
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1969
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965
  • TOMMASINI, Nullità, Enc.dir., XXVIII, 1978

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Invalidità sopravvenuta"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti