Invalidità della donazione (oggetto della collazione)



Cosa riferire della donazione nulla? Dal punto di vista logico basterebbe osservare che l'assoluta inefficacia dell'atto nullo è altresì preclusiva della collazione. Rimarrebbe unicamente da chiarire che, nell'ipotesi in cui all'atto invalido avesse fatto seguito l'esecuzione di fatto di quanto in esso previsto (la consegna della cosa mobile o immobile oggetto della liberalità) il ripristino della situazione di diritto sarebbe praticabile per il tramite dell'azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 cod.civ. ). Cosa dire tuttavia dell'ipotesi in cui, a cagione del protrarsi della situazione fattuale, sia maturata l'usucapione in favore del donatario (il quale ad esempio abbia posseduto da oltre venti anni il bene immobile donatogli)? Al riguardo infatti occorre rammentare che l'art.1422 cod.civ. fa espressamente salvi gli effetti dell'usucapione e la prescrizione dell'azione di ripetizione. Non sembrerebbe dunque possibile attrarre nell'asse ereditario l'oggetto della donazione ogniqualvolta ad essa, nulla, si sostituisse un acquisto per usucapione.

E' probabilmente in considerazione di questo quadro normativo, cui conseguirebbe il mantenimento del vantaggio in capo al donatario tale in esito alla donazione nulla (a differenza di quanto sarebbe dato osservare qualora si fosse trattato di donazione valida, come tale soggetta a collazione) che parte della dottrina ha reputato che neppure la donazione radicalmente invalida per difetto di forma sfuggirebbe all'obbligo della collazione nota1.

Nessun problema invece per le liberalità donative semplicemente annullabili: qualora infatti non sia seguìto l'annullamento e la relativa restituzione del bene al donante è giocoforza reputare l'assoggettamento di quanto donato a collazione. Non è comunque escluso che, al tempo dell'apertura della successione, siano ancora pendenti i termini prescrizionali per promuovere l'azione di annullamento, la cui legittimazione attiva compete agli altri coeredi nota2.

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1197. Contra, Forchielli-Angeloni, Della divisione (Artt.713-768), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.460; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.292. Se non si può dire che il bene sia uscito dal patrimonio del donante a causa dell'atto nullo difetterebbe il presupposto stesso perchè si dia collazione. Sotto questo profilo è possibile aggiungere che l'acquisizione al patrimonio del coerede del bene consegnato in esecuzione dell'atto nullo interverrebbe a titolo originario (per usucapione) e non a titolo derivativo.
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Bibliografia

  • BURDESE, La collazione ereditaria, Torino, 1980

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