Il procedimento di costituzione (con particolare riguardo all'atto costitutivo) della società per azioni e della società a responsabilità limitata può essere afflitto da vizi invalidanti. La sanzione prevista dalla legge è tuttavia assolutamente differente a seconda che l'invalidità venga rilevata nel tempo che precede ovvero in quello che segue all'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Anteriormente alla registrazione ed all'iscrizione predetta l'atto costitutivo rileva soltanto come contratto di società, valevole inter partes nota1. E' un dunque un atto di autonomia privata che può produrre efficacia solo tra i contraenti. Ne segue che esso può essere dichiarato nullo ovvero annullato secondo le regole generali in materia di contratto plurilaterale nel quale le parti perseguono uno scopo comune: cfr. gli artt.
1418 ss. cod. cív., con particolare riferimento agli artt.
1420 ,
1446 cod.civ..
L'invalidità della singola partecipazione non determinerà nullità della società a meno che la stessa non si debba reputare essenziale (si pensi al socio che intendesse conferire nella società avente ad oggetto la coltivazione di una cava il terreno sul quale essa insiste, il tutto non fornito delle necessarie concessioni amministrative).
Note
nota1
Identificare il momento di esistenza della società con l'avvenuta iscrizione della stessa nel registro delle imprese, non significa affermare che nel tempo precedente a tale formalità non esiste nulla. Esiste invero un contratto di società e, in relazione ad esso, ben può essere svolta una attività di carattere esecutivo. Deve dunque essere negata la figura della società per azioni irregolare: cfr. tra gli altri, Jaeger- Denozza, Appunti di diritto commerciale, vol. I, Milano, 2000, pp. 227 e ss.
top1Bibliografia
- JAEGER-DENOZZA, Appunti di diritto commerciale, Milano, 2000