Intrasmissibilità mortis causa di alcune situazioni giuridiche soggettive



Non tutte le situazioni giuridiche soggettive attive sono suscettibili di essere trasmesse in virtù delle regole proprie della successione a causa di morte. E' chiaro che questo non può avvenire per i diritti personalissimi , la cui estinzione è inscindibilmente collegata a quella del titolare (si pensi al diritto all'integrità fisica e morale, al diritto alla riservatezza, all'onore, etc.) nota1. Un'analoga conclusione vale per quei diritti patrimoniali che parimenti sono commisurati alla durata della vita di chi ne vanta la titolarità, come l'usufrutto, l'uso e l'abitazione nota2 (pur dovendosi fare avvertenza della possibilità, almeno per l'usufrutto, di una costituzione per una durata determinata, ciò che consentirebbe, nei limiti di detta durata, una cessione inter vivos ed una successione a causa di morte nota3 ).

Più complessa è la situazione per quanto riguarda il subingresso nelle posizioni contrattuali. La regola è quella della trasmissibilità. Al riguardo occorre tuttavia distinguere a seconda che la negoziazione preveda obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di carattere infungibile o meno. Se non vi sono problemi in ordine al subentrare nell'ambito delle obbligazioni scaturenti da un contratto preliminare di vendita immobiliare (sia nella veste del promittente alienante, sia in quella del promissario acquirente), è chiaro che la stessa cosa non si potrebbe dire per il contratto d'opera professionale, per il contratto di lavoro subordinato (art.2094 cod.civ.), per il mandato. Per questo motivo è la stessa legge che, in quest'ultima ipotesi, prevede espressamente la morte del mandante o del mandatario come causa di estinzione del contratto (art.1722 cod.civ. ) nota4. In altri casi la morte del titolare di una situazione soggettiva determina la conversione della posizione rivestita dal defunto in una avente distinta natura giuridica . Si pensi alla morte di un socio di una società di persone. L'art. 2284 cod.civ. prescrive al riguardo un'articolata serie di eventualità alternative l'una rispetto all'altra, la prima delle quali è costituita dalla conversione della posizione di socio già facente capo al de cuius nel mero diritto patrimoniale degli eredi ad essere liquidati del valore della quota (cfr. anche gli artt. 2293 e 2318 cod.civ., dettati rispettivamente per la società in nome collettivo e per quella in accomandita semplice) nota5 . Infine anche quando la prestazione possiede carattere assolutamente fungibile è tuttavia possibile che, in considerazione della natura dell'obbligo, la morte dell'obbligato estingua il relativo debito: così va per il diritto agli alimenti (art.448 cod.civ. ).

E' infine appena il caso di rammentare come la titolarità di situazioni soggettive afferenti a concessioni, autorizzazioni, licenze pubbliche non siano trasmissibili. Il relativo rapporto con l'amministrazione ordinariamente si estinguerà con la morte del soggetto interessato nota6 . Una diversa dinamica è indirettamente praticabile quando si realizzi il subingresso del nuovo soggetto nella posizione che già consentiva al defunto di essere titolare delle situazioni soggettive scaturenti dai detti provvedimenti. Si pensi all'azienda per il cui esercizio occorra preventivamente munirsi di specifiche autorizzazioni. La successione nella titolarità dell'azienda legittima una richiesta di voltura del provvedimento amministrativo in favore del nuovo avente diritto. Ancora si pensi al diritto su beni demaniali in relazione ai quali una normativa specifica prevede il subentrare degli eredi al de cuius.

Note

nota1

Una limitata eccezione concerne il diritto di autore. Al riguardo è necessario operare una distinzione tra diritto patrimoniale e diritto morale d'autore. Il primo, corrispondente al diritto allo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, è trasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa. Il secondo, inalienabile inter vivos, si trasmette invece a determinati congiunti, spettando anche allo Stato quando concorrano esigenze di tutela di interessi pubblici (Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 2002, p. 23).
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nota2

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XLII, Milano, 1961, p. 71.
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nota3

Branca, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, p. 255.
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nota4

Palazzo, Le successioni, t. 1, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 186. Il successore subentra anche nei rapporti in via di formazione, in alcuni casi espressamente indicati (artt.1329 , 1330 , 1331 , 1399 cod.civ.) ed anche nella titolarità dei diritti potestativi, purché aventi carattere patrimoniale, come ad esempio nel caso di diritto di riscatto ex art.1500 cod.civ. , di diritto a chiedere l'annullamento o la risoluzione di un contratto o, infine, di revocare la donazione per ingratitudine (Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 46).
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nota5

Prestipino, op.cit., p. 42.
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nota6

Si ritiene, infatti, che i rapporti di diritto pubblico si estinguono con la morte del titolare, venendo meno quindi tanto i diritti quanto gli obblighi a lui facenti capo, anche quando gli stessi abbiano un contenuto patrimoniale (come avviene in caso di autorizzazioni e licenze commerciali rilasciate in forza di un contributo oneroso del richiedente) (Cicu, op.cit., p. 75). Anche il debito d'imposta si estinguerà, ma ovviamente solo per quella parte inerente le rate non ancora maturate al momento della morte, permanendo in capo agli eredi l'obbligo per le rate già maturate e non ancora adempiute (Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1944, p. 98).
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Bibliografia

  • BRANCA, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1994
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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