L'intitolazione dell'atto (vale a dire l'indicazione del
nomen juris: vendita, permuta, donazione, etc.) riguarda il contenuto dell'atto
nota1 ed è un elemento di pura consuetudine, che non trova espressa regolamentazione nell'attuale legge notarile.
La natura del documento non resta definita in base all'intitolazione apposta.
Rimane completamente fuori della struttura dell'atto pubblico, quindi la sua correzione non necessita di postilla, ai sensi dell'art.
53 l.n..
Note
nota1
G. Santarcangelo,
La forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 84 parla di "indicazione sintetica del contenuto sostanziale del documento".
top1Bibliografia
- SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981