Intestazione fiduciaria: il problema dell'atto attributivo e della reintestazione


Il tema della fiducia pone in maniera stringente il problema della messa a fuoco dello strumento per il cui tramite viene istituita l'intestazione fiduciaria e quello, simmetricamente inverso, della c.d. "reintestazione", vale a dire dell'atto in funzione del quale il fiduciante avoca a sè il diritto già in capo al fiduciario.

E' ammissibile nel nostro ordinamento un atto avente efficacia traslativa qualificato dalla causa fiduciaria? Va detto in primo luogo come tradizionalmente il rapporto fiduciario porta con sè esigenze di riservatezza. Tizio non desidera che sia di dominio pubblico il fatto che intenda assumere una partecipazione sociale nella società Alfa. A tal fine l'acquisizione della quota avviene interponendo una società fiduciaria che ne assume la titolarità. E' di tutta evidenza come l'atto in funzione del quale la fiduciaria acquista la quota non è certo qualificato in maniera peculiare rispetto ad una comune cessione di quota. Non verrà certo enunciato che l'acquisto interviene in via fiduciaria premesso che tra Tizio e la società interposta intercorre un rapporto sottostante di tale qualità. Dunque si può dire, in via del tutto generica, che l'acquisto della titolarità del rapporto giuridico che il fiduciario assume è indistinguibile dall'esterno rispetto ad un comune acquisto che la parte acquirente effettui per sè.
Cosa riferire invece dell'atto di c.d. "reintestazione", vale a dire del negozio mediante il quale il fiduciario, in esecuzione delle istruzioni del fiduciante, abbia a trasferire il diritto conformemente a tali istruzioni?
Qui il tema diviene più complesso.
Giova rammentare che l'esercizio della attività fiduciaria è espressamente disciplinata dalla legge (cfr. Legge 23 novembre 1939, n. 1966). In relazione a tale ambito dunque risulta praticabile la c.d. "reintestazione in adempimento di mandato fiduciario". Così se Tizio incarica la società fiduciaria Alfa di trasferirgli la quota della società Alfa precedentemente acquisita per conto del medesimo, è concepibile che la titolazione dell'atto rispetti un siffatto elemento causale.
Non altrettanto si può dire, tuttavia, in relazione alle ipotesi di fiducia in cui il fiduciario sia un soggetto qualsiasi, vale a dire che non svolga professionalmente l'attività di società fiduciaria. I casi sono quelli che comunemente appartengono alla fiducia cum amico ed alla fiducia cum creditore.
Le considerazioni che precedono risultano inoltre addirittura rafforzate quando dovessero essere riferite a cespiti immobiliari, dal momento che gli atti di trasferimento debbono indispensabilmente enunciare a pena di nullità gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento del prezzo.
Occorre riflettere infatti sul fatto che, se l'atto di trasferimento del cespite viene effettuato in adempimento del mandato fiduciario non corre tra le parti alcun pagamento. Come in concreto trasferire un bene, escludendosi una causa liberale, senza che abbia luogo la corresponsione di un prezzo?
L'enunciazione causale della fiducia varrebbe proprio a consentire che possa aver luogo un trasferimento valido, senza che si creasse alcun fraintendimento circa la portata donativa del negozio traslativo.
Il vero problema è costituito, nella prassi, dall'utilizzo di strumenti negoziali che non enunciano correttamente la causa dell'attribuzione in dipendenza del fatto che la causa fiduciae rimane confinata nei rapporti tra fiduciante e fiduciario, dando luogo ad un'aberrazione causale (ciò che ha consentito ad una dottrina non recente di negar addirittura la configurabilità di una autonoma causa fiduciae intesa come esteriorizzazione del motivo fiduciario).
Quali sono le conseguenze di tale discrasia? Si pensi alla vendita (in effetti non tale, ma da (ri)qualificare come atto traslativo in adempimento di patto fiduciario) eseguita per trasferire il bene immobile in precedenza intestato fiduciariamente. E' stato deciso come non possa essere considerato nullo l'atto di vendita (apparente) con il quale, fruendo della procura già rilasciatagli, il marito si sia riattribuito il bene già intestato fiduciariamente alla moglie (Cass. Civ., Sez. II, 14695/2015).

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Intestazione fiduciaria: il problema dell'atto attributivo e della reintestazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti