Intestazione




L'atto pubblico inizia con l'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA", così come espressamente indicato dal I comma dell'art. 51 l.n..

Mentre l'intitolazione, nonchè il numero di repertorio e dell'eventuale numero di raccolta non sono elementi disciplinati dall'art. 51 l.n. (onde la loro eventuale correzione non deve seguire la procedura prevista dall'art. 53 l.n. mediante regolare postilla), l'intestazione, invece, è elemento necessario perché previsto dalla legge, anche se la sua eventuale mancanza non trova espressa autonoma sanzione. Considerato che la mancata intestazione non è sanzionata con una pena specifica, si presume che nel caso di ripetuta violazione del precetto posto dalla parte introduttiva dell'art. 51 l.n., sarà applicabile la sanzione generica dell'avvertimento o della censura secondo la previsione effettuata dal nuovo art. 136 l.n., come sostituito dall'art. 20 D.Lgs. 249/06. nota1 .

E' indifferente il modo in cui l'intestazione è riportata in atto.

Note

nota1

Per quello che riguarda la procedura e l'organo competente ad irrogare la sanzione generica, si rinvia al commento in tema di applicazione delle sanzioni disciplinari.Dal 01 giugno 2007 tale compito spetterà unicamente alla Commissione amministrativa egionale di disciplina.top1

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