Interruzione della prescrizione in esito alla costituzione in mora



Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod.civ. qualsiasi atto idoneo a porre in mora il debitore produce interruzione della prescrizione (Cass. Civ. Sez. III, 4804/87 ). Non sarebbe sufficiente una richiesta puramente
verbale ovvero una sollecitazione anche scritta, ma priva del carattere di intimazione: quello che occorre è un atto avente le caratteristiche di cui all'art. 1219 cod.civ.nota1.

E' stata ritenuta idonea anche la proposizione di una domanda giudiziale, pur anche quando fosse nulla per difetto di formanota2.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.91; Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., vol.VI, Torino, 1997, p.665.
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nota2

Barassi, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1946, p.251.
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Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • LO CUOCO, Torino, Comm.cod.civ., VI, 1997

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