Interruzione della prescrizione a carattere permanente


E' possibile distinguere tra cause interruttive a carattere istantaneo e cause interruttive a carattere permanente o meglio, di una singola causa interruttiva che può sortire effetti per un certo verso assimilabili alla sospensione, tanto da esser stata definita anche come causa mista, interruttivo-sospensiva (Cass. Civ. Sez. III, 3666/96).

Ai sensi dell'art.2945 cod.civ., norma che disciplina gli effetti e la durata dell'interruzione, se quest'ultima è avvenuta mediante la notificazione di un atto introduttivo di un giudizio, ovvero dalla proposizione di una domanda nel corso di un giudizio già instaurato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Sembra pertanto che all'effetto interruttivo (cui dovrebbe seguire il decorso immediato di nuovo intero periodo prescrizionale) si aggiunga un effetto sospensivo (durante il quale la prescrizione non corre) fino al tempo del passaggio in giudicato della sentenza. L'interruzione rimane tale (non viene cioè seguita immediatamente da un effetto sospensivo) soltanto quando il processo si estingue, senza sfociare in una pronunzia (Cass. Civ. Sez. III, 12879/91 ). In questo caso il nuovo termine prescrizionale decorrerà dall'atto interruttivo.

Così delineata la disciplina normativa, occorre ricercarne la ratio.

La regola che impedisce la decorrenza della prescrizione durante il tempo in cui viene coltivata la domanda giudiziale (ed a condizione che poi essa sfoci in una pronunzia) corrisponde al principio generale di natura processuale, in forza del quale l'attore non deve essere pregiudicato nel proprio diritto per effetto della pendenza del giudizio (cioè nel corso del periodo intercorrente tra la proposizione della domanda giudiziale e l'esito del processo). Il fenomeno in esame rinviene spiegazione in relazione ad una ulteriore considerazione. A ben vedere infatti il diritto che nasce dal giudicato non corrisponde più a quello originariamente azionato : si tratta di un diritto nuovo, in relazione al quale decorrerà un termine prescrizionale appropriatonota1. Qualora, ad esempio, venisse fatto valere il diritto al risarcimento di un danno cagionato da un sinistro stradale, che è soggetto a termine prescrizionale breve biennale (art. 2947, II comma cod.civ.), una volta intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo diritto sarebbe soggetto non più al ricordato termine prescrizionale breve, bensì all'ordinario termine decennale. La portata della norma in questione può assumere nella prassi contorni di notevole complessità e delicatezza. Si ponga mente all'orientamento in base al quale l'efficacia mista interruttivo-sospensiva in parola potrebbe prodursi non semplicemente in conseguenza della proposizione di un giudizio volto a far valere recta via il preciso diritto soggetto a prescrizione, bensì altra differente situazione soggettiva, ogniqualvolta dalla domanda giudiziale si ritragga implicitamente, ma inequivocamente, l'intento dell'attore di far valere il diritto prescrittibile (Cass. Civ., Sez. III, 1084/11).

Note

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Queste considerazioni spiegano le modalità operative di questa fattispecie, senza rendere necessario il ricorso alla discussa figura di una causa mista di interruzione - sospensione, il riferimento alla quale è da considerarsi improprio e giustificato solo da un punto di vista descrittivo degli effetti: cfr.Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.410.
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