Interessi degli amministratori (società per azioni)



Ai sensi del novellato art. 2391 cod.civ. , "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

Il novellato art. 2391 cod.civ. ha introdotto una profonda modifica alla disciplina del conflitto di interessi in cui versi un amministratore. Una prima profonda novità la si desume già dal titolo dell'articolo, ove è scomparso il termine conflitto. L'oggetto dell'informativa non è infatti più l'esistenza di un conflitto di interessi nota1 bensì l'esistenza di un qualsiasi interesse che l'amministratore abbia per conto proprio o di terzi, nell'operazione. L'obbligo informativo si è dunque esteso anche ai casi in cui l'interesse dell'amministratore, in una determinata operazione, coincida o sia convergente con l'interesse sociale. Gli amministratori sono quindi oggi obbligati a dichiarare ogni interesse, anche indiretto, che possono avere in una determinata operazione, a prescindere da eventuali vantaggi o svantaggi per la società.

La norma in commento, inoltre, specifica che l'informativa cui è tenuto l'amministratore non può essere generica, bensì lo stesso ne deve indicare la natura, i termini, l'origine e la portata. Tale obbligo di chiarezza, è coerente con il secondo comma dell'articolo in commento, che impone al consiglio di amministrazione di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione: la trasparenza imposta sia all'amministratore che ha un qualche interesse all'operazione, sia all'organo amministrativo, dovrebbe quindi facilitare il giudizio sulle valutazioni fatte circa la convenienza per la società a procedere con l'operazione e contestualmente, poiché la motivazione deve essere adeguata, di operare un controllo sulla legittimità sostanziale della deliberazione (non potrà infatti parlarsi di adeguata motivazione, nel caso in cui la stessa risulti omessa, insufficiente o incongrua).

Un ulteriore novità introdotta dalla riforma del 2003 parrebbe consistere nell' eliminazione dell'obbligo di astensione dal voto imposto all'amministratore interessato. A seguito della modificazione della norma quindi, una volta adempiuto all'obbligo informativo, l'amministratore si troverà nella stessa posizione degli altri consiglieri e, all'atto della votazione, dovrà necessariamente tenere in considerazione l'interesse della società. In realtà anche nel tempo precedente la riforma si riteneva che non esistesse un generale obbligo di astensione per l'amministratore in conflitto, ma solo il divieto, per quest'ultimo così come per qualunque altro amministratore, di votare a favore di una operazione che potenzialmente potesse recare danno alla società nota2. Tale assunto è stato peraltro confermato dal legislatore del 2003 che, al terzo e quarto comma dell'art.2391 cod.civ., ha previsto espressamente la responsabilità per danni dell'amministratore che non abbia adempiuto all'obbligo di informativa ad esso imposto, contribuendo ad approvare una deliberazione dannosa per la società.

Note

nota1

Sotto la previgente disciplina, sono state considerate operazioni effettuate in conflitto di interessi dall'amministratore a titolo esemplificativo:
  • Indebiti prelevamenti o arbitrari pagamenti a se stesso o a terze persone, di somme non dovute;
  • Utilizzo a proprio profitto di beni o dipendenti della società;
  • Operazioni concluse senza adeguato corrispettivo nelle quali amministratore era direttamente interessato;
  • Opportunità vantaggiose apprese dall'amministratore nell'esercizio del suo incarico, ma sfruttate personalmente e non a vantaggio della società;
  • Fidejussioni, cambiali e avalli, rilasciate a favore di società o imprese dell'amministratore, o garanzia di un mutuo che l'amministratore aveva contratto personalmente;
  • Operazioni intragruppo in cui gli amministratori della società controllata danneggiano la società da loro amministrata a favore della controllante o di altre società del gruppo.
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nota2

Solimena, Il conflitto di interessi dell'amministratore di società per azioni nelle operazioni con la società amministrata, Milano, 1999, p. 175.
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Documenti collegati

  • Quesito n. 1040-2014/I, Amministratore in conflitto di interessi e attività di direzione e coordinamento
  • Studio n. 247-2010/I, La nuova disciplina delle operazioni con parti correlate: profili di interesse notarile

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