Il I comma dell'art. 1282 cod.civ. stabilisce che, indipendentemente da qualsiasi specifico accordo tra creditore e debitore, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, cioè impongono al debitore di versare un supplemento relativamente al capitale, calcolato in misura percentuale rispetto a quest'ultimo con scadenza periodica,
salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (Cass. Civ. Sez. II,
3482/81 ; Cass. Civ. Sez. III,
13508/91 ).
Gli interpreti definiscono gli interessi previsti dalla norma in esame, la quale tuttavia non utilizza nessuna particolare espressione per designarli, come
corrispettivi proprio per sottolineare che essi risultano dovuti
di per sé, a causa cioè della naturale fertilità del denaro nota1, la cui disponibilità nelle mani di un soggetto deve essere riequilibrata per il tramite dell'attribuzione di una somma di denaro percentualmente stabilita in base all'entità del capitale ed al tempo di permanenza di esso nelle mani del debitore.
A questo fine
è sufficiente che il credito sia liquido, vale a dire di entità determinata o determinabile per il tramite di semplici operazioni contabili, nonché
esigibile nota2 .
Note
nota1
In tal senso Zaccaria, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1984, p. 863; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p. 319.
top1nota2
Analogamente Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 183-184. Alcuni interpreti ritengono che l'articolo in esame si applichi anche quando il credito sia di pronta e facile liquidazione : v. p.es. Libertini, voce Interessi, in Enc. dir., vol. XXII, 1972, p. 105. Si esclude invece la liquidità quando il credito, pur essendo predeterminato in un minimo e in un massimo, richiede un'operazione, tecnica o discrezionale intesa alla esatta determinazione dell'ammontare: Libertini, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 331.
top2Bibliografia
- LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972
- ZACCARIA, Padova, Comm. breve cod.civ. di Cian-Trabucchi, 1984