Interessi convenzionali



Gli interessi sono definiti convenzionali quando le parti stesse, nel titolo costitutivo dell'obbligazione o in un successivo accordo modificativo, pattuiscono che il debitore sia tenuto a versare al creditore, a titolo di remunerazione del capitale, anche gli interessi (ad esempio la banca nel caso di depositi da parte della clientela).

Il versamento degli interessi può avvenire periodicamente ed indipendentemente dal rimborso del capitale dovuto, ovvero in concomitanza rispetto al tempo in cui deve essere corrisposto, talvolta ratealmente, il capitale ed in aggiunta rispetto a questo.

In via di principio l'autonomia privata è libera quanto alla determinazione del tasso degli interessi nota1 . Qualora esso sia stato stabilito in misura superiore a quello legale, occorre tuttavia la forma scritta del relativo patto nota2 (art. 1284 , III comma, cod. civ. ). In difetto di specificazioni il tasso viene automaticamente ricondotto alla misura prevista ex lege nota3.

La clausola afferente agli interessi, pur richiedendo la forma scritta, non rientra fra quelle c.d. vessatorie nota4 , le quali devono essere oggetto di autonoma e separata sottoscrizione nei contratti che vengono stipulati sulla base di condizioni generali, unilateralmente predisposte ai sensi dell'art. 1341 , II comma, cod. civ. .

Un ulteriore limite all'autonomia privata può inoltre essere ravvisato nel divieto di stipulazione di interessi usurari (II comma art. 1815 cod. civ. ).

Note

nota1

Avanzato, voce Mutuo, in Enc. forense, vol. IV, 1959, p. 1188.
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nota2

Analogamente Maschio, in Simonetto-Tantini- Maschio, Gli interessi nei rapporti a funzione creditizia, Padova, 1981, p. 175. Contra Sinesio, La disciplina degli interessi negoziali, in Nuova giur. civ., vol. II, 1986, p. 89.
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nota3

La regola tuttavia non opera nei confronti dei contratti di mutuo disciplinati dal D. Lgs. 385/1993, il cui art. 117 (modificato recentemente dal D.Lgs. 141/2010 a sua volta ulteriormente modificato dal D.Lgs. 169/2012) stabilisce che si applichino il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive (nelle quali cioè la banca dà a prestito) e per quelle passive (dove la banca riceve i capitali dai risparmiatori): cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 716.
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nota4

E' opinione unanime che la forma scritta sia richiesta a pena di nullità: Marinetti, Interessi (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. VIII, 1962, p. 868; Libertini, Interessi, in Enc. dir., vol. XXII, p. 127; Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 564. Peraltro l'esigenza di tutelare la posizione del debitore ha indotto il legislatore a mitigare le conseguenze derivanti dall'invalidità dell'atto, disponendo che l'inosservanza della disposizione non travolge l'intero contratto, ma determina la riduzione degli interessi con una inserzione automatica di clausola ex art.1339 cod. civ. (Mastropaolo, I contratti reali, in Tratt. dir.civ., dir. da Sacco, vol. VII, Torino, 1999, p. 288).
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Bibliografia

  • AVANZATO, Mutuo, Enc.forense, IV, 1959
  • LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MARINETTI, Interessi, N.sso Dig.It., VIII, 1962
  • MASCHIO, Gli interessi nei rapporti e funzione creditizia, Padova, Simonetto Tantini Maschio, 1981
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999
  • SINESIO, La disciplina degli interessi negoziali, Nuova giurr.civ., II, 1986

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