Interesse del testimone e del fidefaciente



Tra gli elementi che il testimone (ed il fidefaciente) dell'atto notarile deve possedere c'è quello della assoluta assenza di un suo specifico interesse connesso all'atto che si stipula per ministero del notaio.

La norma, chiara nel suo obiettivo di mantenere assolutamente neutrale la posizione di un soggetto che entra nel processo di formazione del documento atto pubblico, crea difficoltà nel momento in cui si tenti di sostanziare la qualità dell'interesse personale che rende inutilizzabile il testimone (o il fidefaciente).

Sul presupposto che la posizione del testimone (e del fidefaciente) deve risultare in tutto e per tutto neutra nei confronti dell'assetto negoziale voluto dalle parti, il teste (e il fidefaciente) non può avere alcun interesse in atto.



Anche il teste, come il notaio, non può che essere imparziale.

Va precisato che l'art. 50 l.n. non richiede l'assenza di un conflitto di interessi, dice semplicemente che i testimoni (e i fidefacienti) non devono essere interessati all'atto che si sta stipulando.



Sembra quindi che l'interesse che ha valore per questo art. 50 l.n. sia ogni tipo di interesse, anche non contrastante, che scaturisca direttamente dall'atto da stipulare, abbia un suo preciso contenuto di certezza e un valore non meramente potenziale o indiretto.

Il criterio posto dalla norma é alquanto rigido

Gran parte della dottrina afferma che l'interesse da prendere in considerazione è quello attuale, effettivo, diretto, certo, immediato, personale ed economico, elementi questi che devono essere collegati all'atto che si sta per concluderenota1.

Non vi sarebbe alcuna incompatibilità qualora vi fosse un interesse non qualificabile come indicato.

Sotto il profilo del codice deontologico, l'assenza di ogni aspetto o parvenza d'interesse dei testi, assume un valore più incisivo, in relazione agli obiettivi cui sono indirizzati i "Principi di deontologia professionale dei notai".

Nonostante la concreta difficoltà di rinvenire e provare, ex post, l'interesse del testimone costituito in atto, ma in considerazione delle gravi conseguenze connesse alla violazione dell'art. 50 l.n., la valutazione della esatta posizione del teste e del fidefaciente nei confronti delle parti e degli interessi in atto, deve essere eseguita, da parte del notaio, con particolare attenzione.

Note

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Così Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 72.
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Bibliografia

  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

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