Interdizione giudiziale



Il soggetto maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovino in condizione di abituale infermità mentale tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi nota1 sono interdetti quando ciò si rende necessario al fine di assicurare loro adeguata protezione (art. 414 cod. civ. ) nota2.

La situazione giuridica dell'interdetto non è analoga a quella del minore di età: mentre quest'ultimo può essere autorizzato alle nozze (se ultrasedicenne) non altrettanto si deve concludere per l'interdetto. In genere non risultano applicabili quelle norme che abilitano il minore all'effettuazione di una serie di atti anche prima del raggiungimento dei 18 anni sulla scorta di specifiche considerazioni, comunque imperniate sulla concreta capacità di costui di gestire la situazione. Le due condizioni si sono tuttavia avvicinate in esito alla modifica dell'art.427 cod. civ. conseguente alla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 , dal momento che per talune attività anche l'interdetto è ammesso ad agire da solo o con la semplice assistenza del tutore.

Si osservi che il ricovero di un soggetto in una struttura psichiatrica, oggi per lo più ipotizzabile nell'ambito della disposizione di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) non priva di per sè il soggetto della capacità di agire, configurando un semplice elemento di valutazione della sussistenza della capacità naturale nota3 .

Il procedimento che conduce alla sentenza di interdizione, ai sensi dell'art. 417 cod. civ. , può essere promosso dalle persone indicate negli artt. 414 e 415 cod. civ. , dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero: non è infrequente che sia proprio quest'ultimo a dare impulso al giudizio ufficializzando le prospettazioni dei congiunti dell'infermo.

Ai sensi dell'art. 419 cod. civ. risulta assolutamente necessario procedere all'esame dell'interdicendo da parte del Giudice che può farsi assistere da un consulente tecnico e, anche d'ufficio, disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni nota4.

Anche prima della pronunzia, ma successivamente all'esame, il giudice che lo creda opportuno può provvedere alla nomina di un tutore provvisorio il quale rivestirà tale ufficio fino a che o non si provveda alla nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare o non sia passata in giudicato la pronunzia di rigetto dell'istanza d'interdizione (art. 422 cod. civ. ).

L'interdizione induce una situazione di incapacità legale tale da rendere annullabili gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto (art. 427 cod. civ. ). Costui può comunque conservare un margine di piena capacità di agire ed un ambito di capacità limitata. Il I comma della norma citata prescrive infatti che, nella pronunzia di interdizione o di inabilitazione (a anche in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria) si possa stabilire che "taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore... ". In conseguenza di ciò la distinzione tra tutela, curatela, amministrazione di sostegno viene a sfumare, prospettandosi non agevoli questioni interpretative.

L'incapacità scaturente dall'interdizione decorre non già dal passaggio in giudicato, bensì dalla semplice pubblicazione della sentenza.

Essa è soggetta a pubblicità di carattere notiziale nota5, in quanto è comunicata dal cancelliere all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita, così che tutti siano in grado di venire a conoscenza della situazione d'incapacità (art. 423 cod. civ.).

L'incapacità in parola cessa per effetto della sentenza di revoca dell'interdizione, pronunziata quando sia cessata la causa che vi ha dato luogo (art. 429 cod. civ. ).L'efficacia della pronunzia di revoca interviene a far tempo dal suo passaggio in giudicato.

Note

nota1

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, i presupposti richiesti affinchè un soggetto sia interdetto, cioè l'esistenza di una malattia mentale (anche non manifestantesi in una forma patologica clinicamente definita) che alteri stabilmente le condizioni mentali del soggetto e l'impossibilità per quest'ultimo di provvedere autonomamente ai propri interessi, sono fra loro interdipendenti e complementari, fungendo il secondo da misura di rilevanza del primo. Si vedano p.es. Pescara, I provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 718; Bruscuglia-Busnelli-Galoppini, Salute mentale dell'individuo e tutela giuridica della personalità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1973, p. 663; Scardulla, Infermità di mente (dir. civ.), in Enc. dir., p. 460. Per la giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. I, 2553/76 .
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nota2

Non si tratta più di una conseguenza necessaria, bensì eventuale: l'art. 414 cod. civ. non utilizza più il termine "devono". All'esito della riforma del marzo 2004, introduttiva della figura dell'amministrazione di sostegno, la rubrica della norma fa attualmente menzione delle "persone che possono essere interdette", ipotizzandosi come estremo il ricorso a siffatta misura, considerata soltanto quale extrema ratio. Con riferimento alla meno grave condizione in cui versa il soggetto parzialmente incapace, l'art. 415 cod. civ. continua ad usare il termine "può" riferito all'esito del procedimento di inabilitazione.
Pareva già diversamente orientato il Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 84 "se un soggetto si trova in condizioni di abituale infermità mentale può farsi luogo alla sua interdizione". In giurisprudenza la novella del 2004 ha suscitato divergenti reazioni. A fronte di chi reputa che nell'ipotesi di incapacità asoluta di intendere e di volere non possa essere utilizzato lo strumento dell'amministrazione di sostegno, dovendosi addivenire all'interdizione (Tribunale di Milano, 11 novembre 2004 ), si contrappone chi considera ilo primo strumento come strumento di protezione generale (Tribunale di Modena, 15 novembre 2004 ).
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nota3

Bisogna considerare che ora il disturbo psichico non è più considerato preventivamente fonte di pericolosità per la società. Di conseguenza con la Legge180/78 sono stati abrogati i manicomi e non risulta più automatica la custodia coattiva del malato di mente. Sono state peraltro previste delle ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio, ma solo in casi eccezionali di urgenza, considerando sia le alterazioni psichiche del soggetto, sia un suo preventivo rifiuto all'assistenza. Sarà allora il giudice a dover convalidare il ricovero e ad adottare i provvedimenti urgenti per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio dell'infermo. Si confrontino, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, op.cit., p. 85; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 225.
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nota4

In caso di irreperibilità o rifiuto di presentarsi davanti al giudice da parte dell'interdicendo, si presenta il problema se sia possibile che il giudice pervenga ugualmente a pronunciare sentenza d'interdizione. Giurisprudenza ( Cass. Civ. Sez. I, 4650/79 ; Tribunale di Torino, 08 maggio 1981 ), e dottrina, Scardulla, Interdizione (dir. civ.), in Enc. dir., p. 970, sembrano orientati in senso positivo.
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nota5

Ne consegue che un'eventuale mancanza di annotazione non condiziona assolutamente il prodursi degli effetti. Cfr. Bruscuglia-Giusti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 741.
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Bibliografia

  • BRUSCUGLIA, Infermità mentale e capacità di agire, Milano, 1971
  • BRUSCUGLIA, L’interdizione per infermità di mente, Milano, 1983
  • BRUSCUGLIA BUSNELLI GALOPPINI, Salute mentale dell'individuo e tutela giuridica della personalità, Riv.trim. dir. e proc.civ., 1973
  • PESCARA, I provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • SCARDULLA, Infermità di mente (dir.civ.), Enc.dir., XXI, 1971
  • SCARDULLA, Interdizione (dir.civ.), Enc.dir., XXI, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 257-2014/C, Sulla delega del notaio da parte dell’autorità giudiziaria in merito all’inventario di tutela
  • Quesito n. 38-2014/A, Inghilterra – volontaria giurisdizione: vendita di immobile di proprietà di adulto sottoposto a tutela

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