Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà




L'art. 1313 cod.civ. prevede che il vincolo di solidarietà, dal punto di vista interno, non venga meno nel caso in cui il creditore vi faccia rinunzia nei confronti di uno solo dei condebitori (come ad esempio nel caso in cui il creditore rilasci ex art. 1311 cod.civ. quietanza senza alcuna riserva per il proprio residuo credito: cfr.Cass. Civ. Sez. III, 130/78 ). Questa rinuncia infatti implica soltanto che il creditore possa richiedere a quel debitore nei cui confronti è efficace la rinunzia,  unicamente la propria parte di debito e non l'intero, ma non comporta l'estinzione parziale dell'obbligazione.

Il debitore affrancato dalla solidarietà per effetto della rinuncia non è conseguentemente liberato dalla responsabilità interna nel caso in cui uno dei condebitori solidali sia insolvente (art. 1313 cod.civ.). In detta ipotesi la parte del debitore insolvente è ripartita fra tutti i debitori, compreso quello affrancato dalla solidarietà. La rinunzia opera all'esterno, pregiudicando il creditore che non può domandare l'intero al debitore, ma non può avere quale effetto quello di porre gli altri condebitori solidali in una posizione interna deteriore rispetto a quella originaria.

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