Insolvenza del nuovo debitore, invalidità della nuova obbligazione



L'art. 1274 cod. civ. (norma che sotto questo profilo accomuna l'accollo alla delegazione passiva) prescrive che, in ogni caso, la liberazione del debitore accollato non avviene quando si verifichi l'insolvenza del nuovo debitore (nell'ipotesi di riserva precedentemente espressa dal creditorenota1) ovvero una situazione di insolvenza coeva rispetto all'accordo di accollo nota2 . Ciò fatti salvi i diritti dell'accollato nei confronti dell'accollante in forza del rapporto di provvista (Cass. Civ. Sez. III, 3301/75 ).

Analogamente, nell'eventualità prevista dall'art. 1276 cod. civ. (invaliditá della nuova obbligazione che venga dichiarata nulla o sia annullata nota3 ) si dispone che l'obbligazione già gravante l'originario debitore riviva, pur non potendo il creditore avvalersi delle garanzie che fossero state prestate da terzi nota4 .

L'eccezionale reviviscenza del rapporto obbligatorio non si spinge cioè fino a determinare un analogo fenomeno per quanto concerne eventuali fidejussioni o altre garanzie prestate da terzi, le quali pertanto non potranno non considerarsi estinte (Cass. Civ. Sez. III, 21585/04 ) .

Note

nota1

La riserva dell'accollatario costituisce condizione risolutiva dell'atto di liberazione dell'accollato: Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 654.
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nota2

Si ritiene che l'insolvenza, per considerarsi originaria, debba risalire al momento dell'adesione del creditore: Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 695; Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p. 200. Contra Bianca, op. cit., p. 685, il quale fa riferimento al momento in cui si perfeziona l'accordo tra accollante e accollato.
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nota3

Rescigno, voce Delegazione (dir.civ.), in Enc. dir., vol. XI, 1962, p. 979, ritiene che la norma trovi applicazione anche in caso di rescissione, risoluzione ovvero di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. .
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nota4

Secondo la dottrina (Cicala, voce Accollo, in Enc. dir., vol. I, 1958, p. 286; Rescigno, op. cit., pp. 978 e ss.) la responsabilità del debitore originario non è legata alla causa primaeva, essendo divenuto, al momento dell'adesione liberatoria, un fideiussore del nuovo obbligato.
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Bibliografia

  • CICALA, Accollo, Milano, Enc. dir., I, 1958
  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962
  • RESCIGNO, Studi sull’accollo, Milano, 1958

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