La dichiarazione di accettazione beneficiata deve, ai sensi dell'
art.484 cod.civ.,
essere inserita nel registro delle successioni conservato nel tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La formalità viene eseguita d'ufficio se la dichiarazione è stata ricevuta dal cancelliere, mentre deve essere eseguita a cura del notaio quando l'accettazione interviene in forza di atto stipulato a ministero di costui
nota1 . A questo proposito la legge pone speciali regole (cfr.
art.52 disp. att. cod.civ. e art. 2 r.d.
1326/14 ) la cui concreta portata e relazione sarà oggetto di analisi specifica.
Note
nota1
La dottrina prevalente (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., direttoda Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.191; Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.146; Ferri, Successioni in generale (A rtt. 456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna Roma, 1968, p.306) ritiene che la formalità dell'iscrizione nel registro delle successioni non abbia alcuna natura costitutiva e perciò non incida sull'efficacia dell'accettazione beneficiata. L'unico effetto ad essa connesso è l'impossibilità per l'erede di effettuare la trascrizione, quindi di procedere al pagamento dei creditori e dei legatari ex
art.495 cod.civ.. Contra quella parte della dottrina (Vocino, voce Inventario, in N.sso Dig.it., vol.IX, 1963, p.20, Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.122) per la quale invece si tratterebbe di un caso di pubblicità costitutiva.
top1Bibliografia
- CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
- NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
- VOCINO, voce Inventario (beneficio di), N.mo Dig.it