Insanabilità della nullità



L'art. 1423 cod.civ. prevede che il contratto nullo non può essere convalidato, a meno che la legge non disponga diversamente.

Non potrebbero a tal fine le parti prevedere la conservazione degli effetti anche nell'ipotesi di nullità dell'atto da esse stipulato, se non nel senso di porre in essere una ulteriore pattuizione la cui efficacia sia subordinata alla condizione sospensiva della declaratoria di nullità dell'atto intercorso tra esse (Cass. Civ. Sez. II, 2340/1995).

Giova rilevare che, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, effetti analoghi a quelli di una convalida potrebbero essere prodotti da una rinunzia nota1 della parte all'azione di nullità o addirittura al giudicato formatosi sulla nullità(Cass. Civ. Sez. III, 3925/77). Occorre tuttavia aggiungere che, stante la legittimazione assoluta ad agire propria della nullità, potrebbe ben discutersi degli effetti di una siffatta rinunzia, a meno che in concreto non possa dirsi effettuata da tutti coloro i quali, secondo le regole generali processuali, possano dirsi titolari di un interesse
all'azione.

Va poi precisato che le cose dette non possono se non riferirsi ad una attività successiva alla stipulazione dell'atto nullo: si badi infatti che, ex art.1462 cod.civ., sarebbe inefficace la clausola contrattuale che disponesse la rinunzia a far valere eccezioni basate sulla nullità del contratto.

Prescindendo dalla rinnovazione del negozio, rinnovazione che può assumere anche la forma di un atto in parte ricognitivo della causa di nullità senza per questo assumere la natura di atto di convalida (Cass. Civ. Sez. II, 3088/79), esistono comunque ipotesi di sanatoria o, comunque, di recupero dell'atto nullo nota2, eccezionalmente previste dalla legge ed ulteriori rispetto alla conversione del negozio nullo di cui all'art. 1424 cod.civ., fenomeno i cui connotati sono chiariti in sede di analisi specifica di tale istituto:
a. la conferma del testamento o della donazione nulle di cui agli artt. 599 e 790 cod.civ.;
b. la conferma dell'atto di vendita immobiliare relativo al quale non siano state effettuate nell'atto le menzioni urbanistiche previste dalla legge 47/1985 e successive modificazioni (cfr.art.46 T.U.380/01) a pena di nullità;
c. la sanatoria automatica e retroattiva di cui all'art.23 della legge 229/2003 della nullità dipendente dal difetto, nell'atto di trasferimento immobiliare, della menzione relativa alla dichiarazione della rendita dei fabbricati;
d. l'eccezionale sanatoria avente ad oggetto atto traslativo nullo dichiarato tale con sentenza passata in giudicato di cui all'art. 2 comma 57 legge 662/96;
e. l'eliminazione della causa di nullità dell'atto costitutivo della società per azioni operata ai sensi del V comma dell'art. 2332 cod.civ. per effetto dell'eliminazione della stessa pubblicata con iscrizione nel registro delle imprese;
f. la conferma o integrazione prevista dal comma IV bis dell'art.30 del T.U. 380/01 (introdotto dall'art. 12 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) degli atti di trasferimento di terreni ai quali non sia stato allegato il certificato di destinazione urbanistica o che non contengano le menzioni di legge.

Non si può parlare di sanatoria in senso proprio, bensì di un fenomeno peculiare connesso alla produzione di effetti indiretti dell'atto nullo a proposito dell'art. 6 cod. civ. , norma che prevede la c.d. pubblicità sanante.

Note

nota1

A questo proposito è stato rilevato dal Bianca, Diritto civile, Milano, 2000, p. 636 come l'operatività di un atto di rinunzia sarebbe opinabile. Sul piano sostanziale esso avrebbe il significato di una conferma dell'atto, esito questo previsto dalla legge relativamente ad un negozio nullo solo eccezionalmente. Cfr.anche Pasetti, Sanatoria del negozio, in Enc.giur.Treccani, XXVIII.
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nota2

Finzi, Studi sulle nullità del negozio giuridico, Bologna, 1920, p.72, legge queste ipotesi come irrilevanti rispetto alla norma che le contempla in modo specifico. Dette fattispecie diverrebbero successivamente rilevanti soltanto in forza del concorso di altri elementi, il tutto rispetto ad un'ulteriore norma che le assumerebbe in considerazione per altri fini.
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Bibliografia

  • FINZI, Studi sulle nullità del negozio giuridico, Bologna, 1920
  • PASETTI, Sanatoria del negozio, Enc.giur.Treccani, XXVIII

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