Inidoneità del testimone o del fidefaciente



La seconda parte dell'art. 50 l.n., dopo aver indicato i requisiti che il testimone deve possedere per essere efficacemente assunto in atto, precisa che i ciechi, i muti, i sordi i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi previsti dall'art. 28 l.n., il coniuge dell'uno e delle altre non possono essere validamente assunti quali testimoni.



Aggiunge inoltre che l'impossibilità a sottoscrivere l'atto, quale che ne sia la causa, impedisce al soggetto di essere teste.

Il richiamo all'art. 28 l.n. in materia di parenti ed affini del notaio e della parte è espresso.

Quanto precisato nel commento all'art. 28 l.n. vale, quindi, anche per questo articolo.

La semplice impossibilità a sottoscrivere l'atto (impedimento temporaneo di soggetto letterato, analfabetismo ecc.), non consente l'assunzione del soggetto quale testimone.

Per converso l'analfabeta che sa e può sottoscrivere può essere teste, considerato quanto espressamente previsto dalla norma in commento.

La costituzione in atto di un teste o fidefaciente non idoneo, comporta la nullità del documento ai sensi dell'art. 58, n. 4 l.n..



La sanzione è molto grave, come grave é l'infrazione commessa dal notaio mancando al suo dovere di puntuale verifica dei requisiti minimi posti dalla legge per testimoni e fidefacienti.

Dal punto di vista disciplinare l'assunzione di un teste privo dei requisiti di legge non ha un'espressa sanzione.

La dottrina ha utilizzato tale argomento in maniera diversa.

Alcuni autori affermano che sia applicabile l'art. 47 l.n., in quanto l'aver utilizzato un teste inidoneo equivale a non aver costituito alcun teste. Con la conseguente applicazione dell'art. 138, II comma l.n..

Attualmente, in considerazione delle diverse e ripetute sentenze della Cassazione Civile dalla 11128/97 in poi, esiste il diretto collegamento tra art. 58 l.n. (atto nullo per mancanza requisiti di forma) e art. 28 l.n. (atto espressamente proibito dalla legge), articolo della legge notarile sanzionato dal successivo art. 138, II comma l.n. nota1.

Ogni atto nullo, quale che sia la causa che ha determinato il vizio, deve essere considerato atto vietato, la cui sanzione é nell'art. 138, II comma l.n..

Per tale autorevole assunto, nel caso si sia acquisito in atto un teste, deve essere invocata la nullità dell'atto ai sensi del citato art. 58 l.n., e conseguentemente deve chiedersi l'applicazione della sanzione disciplinare prevista dal congiunto disposto degli artt. 28, n. 1 e 138, II comma l.n..

Anche nel caso dell'acquisizione di un fidefaciente inidoneo, non c'è espressa sanzione, che però è individuata, da parte di qualche autore, negli artt. 49 e138 l.n., in quanto si presume che l'inidoneità del soggetto comporti l'infrazione all'articolo che prevede la funzione di fidefaciente.

Note

nota1

Collegamento già individuato dal Lenzi ne: " Il notaio e l'atto notarile ", Pisa, 1950.
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Bibliografia

  • LENZI, Il notaio e l'atto notarile

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