Informazioni aziendali segrete (codice della proprietà industriale)




La Sezione VII del Capo II del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/05 è dedicata alle c.d. "informazioni segrete". L'art. 98 D. Lgs. cit. protegge le informazioni aziendali riservate, per tali intendendosi quel complesso di conoscenze che, sia pure non sostanziantisi in ritrovati contrassegnati da requisiti di brevettabilità o di altra tutela (ad esempio in base alla legge sul diritto d'autore), comunque formano il patrimonio sapienziale peculiare dell'imprenditore, il know how relativo ad un determinato settore della tecnica nota1 . Ai sensi della riferita disposizione, "costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore". La norma prosegue indicando i requisiti di tali informazioni. Esse devono essere:
a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) avere un valore economico proprio in quanto segrete;
c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

A mente del II comma dell'art. in esame sono oggetto di protezione anche i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

L'art. 99 D. Lgs. 30/05 vieta a chiunque la rivelazione a terzi ovvero l'acquisizione o la utilizzazione delle informazioni riservate, facendo espressamente salva la disciplina della concorrenza sleale.

Note

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Occorre sottolineare come già l'abrogato D. Lgs. 198/96 aveva introdotto una specifica ipotesi (art. 6 bis legge invenzioni) di concorrenza sleale costituita dalla rivelazione a terzi o dall' acquisizione/utilizzazione da parte di terzi, in modo contrario alla correttezza professionale, di informazioni aventi un valore economico in quanto segrete e come tali protette da chi ne avesse il legittimo controllo.

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