Inerenza attiva e passiva



Con la caratteristica dell' inerenza si vuol ribadire che ogni diritto reale raggiunge il proprio oggetto e consiste in una situazione di appartenenza rispetto al titolare del diritto che non abbisogna dell'intermediazione di ulteriori soggetti. La nozione (assai prossima a quella che si compendia nell'immediatezza) acquista un rilievo particolare nell'ambito dei diritti reali limitati (dovendosi sottolineare che, in tema di servitù, l'inerenza attiva assume una connotazione del tutto tipica, di cui sarà detto a suo luogo), nei quali si esplica nel conseguente diritto di seguito o di sequela. Queste ultime sono espressioni con cui si vuole indicare che il trasferimento del diritto maggiore da un titolare all'altro (vale a dire mutando il proprietario del fondo A, su cui esistano pure l'usufrutto di Tizio e la servitù di Caio) non implica che i diritti minori concorrenti cessino nè subiscano modificazioni, seguendo il bene presso il nuovo proprietario nota1 (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12798/2019 che addirittura fa menzione dell'irrilevanza a tal proposito del difetto di menzione nel titolo d'acquisto).

L'inerenza si pone come caratteristica indefettibile di ciascun diritto reale: pegno, ipoteca, servitù negative sembra difettino del carattere dell' immediatezza, non di quello dell'inerenza (passiva) nota2. L'immediatezza viene da taluno ravvisata nella possibilità (limitatamente a pegno ed ipoteca) di ottenere il soddisfacimento del proprio interesse senza la cooperazione del debitore: occorrerà pur sempre la mediazione di un procedimento giudiziario di espropriazione per giungere ad un tale esito. La cosa è evidente anche per effetto del divieto del patto commissorio. Parimenti le servitù negative appaiono prive del riferito carattere.

Il dato saliente anche di queste figure consiste comunque nell'indefettibilità della sequela o inerenza passiva: ciascuno degli aventi causa dal titolare del fondo servente sarà tenuto a rispettare il contenuto della servitù, per l'appunto dotata di opponibilità esterna (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13817/2019). Altrettanto a dirsi per quanto attiene ai diritti reali di garanzia: libero Tizio di alienare a terzi l'immobile ipotecato. Al subacquirente sarà sempre possibile opporre l'esistenza dell'ipoteca anteriormente iscritta nota3.

La caratteristica dell'inerenza passiva vale dunque a distinguere i diritti reali, che ne sono tutti dotati, dai diritti di credito, i quali, al contrario, ne sono sprovvisti.

A tempo debito analizzeremo alcune fattispecie nell'ambito del rapporto obbligatorio che pongono problemi di particolare rilevanza proprio in riferimento al tema dell'opponibilità ai terzi. Tali ad esempio i divieti di alienazione di cui all'art. 1379 cod.civ. , il patto di prelazione, l'opzione, i vincoli preliminari in genere, il patto di riscatto e quello di retrovendita, le c.d. obbligazioni propter rem.

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.304.
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nota2

V. Giorgianni, Diritti reali (diritto civile), in N.sso Dig. it., V, Torino, 1960, p.752.
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nota3

Secondo il Comporti, Diritti reali, in Enc. giur. Treccani, p.3, parlando di diritti reali, si vengono ad esaltare più che altro gli strumenti della tutela. Col termine reale si finirebbe dunque per individuare un particolare tipo di disciplina giuridica.
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Bibliografia

  • COMPORTI, Diritti reali, Roma, Enc.giur.Treccani, XI, 1989
  • GIORGIANNI, Diritti reali (diritto civile), Torino, N.sso Dig. It., V, 1960

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