Inefficacia soggettiva (compravendita)



La legge contempla un'ipotesi che può essere qualificata in chiave di inefficacia per motivi soggettivi. Il fallito viene infatti privato dell'amministrazione e della disponibilità dei propri beni a far tempo dalla pronunzia dichiarativa di fallimento e fino alla chiusura della procedura concorsuale (art. 42 l.f.).

Ne segue l'inefficacia rispetto ai creditori di ogni atto (compresi i pagamenti) posto in essere dal fallito nel detto periodo (art. 44 l.f.) nota1.

Note

nota1

Cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XVI, Milano, 1971, p.22, che parla di "inefficacia di diritto".
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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