Individuazione delle cose nella vendita con trasporto



La consegna che avviene rimettendo le cose mobili al vettore o allo spedizioniere ai sensi del II comma dell'art.1510 cod.civ. vale, quando si tratti di cose di genere, anche come specificazione o individuazione, ciò che comporta il passaggio della proprietà al compratore e, correlativamente, dei rischi conseguenti al perimento (art.1378 cod.civ.)nota1. E' chiaro che l'asserto deve fare i conti con le modalità concrete della spedizione. Le cose dette valgono soltanto quando l'inoltro venga effettuato separando la merce destinata ad un singolo acquirente; quando invece si trattasse di beni inviati "alla rinfusa" con tutta evidenza non potrà dirsi intervenuta l'individuazione delle cose se non all'arrivo nota2 .

Note

nota1

La consegna al vettore possiede una duplice valenza: consegna ex vendita nell'ambito dei rapporti tra venditore ed acquirente, del quale il vettore costituisce un ausiliario ex lege (con l'eccezione per quanto attiene alla disciplina dei vizi), consegna ex trasporto per quanto invece riguarda il distinto contratto di trasporto stipulato tra venditore e vettore. La consegna delle cose vendute operata dal vettore all'acquirente deve inoltre essere considerata come un'ordinaria riconsegna ex trasporto (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p. 529).
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nota2

In quest'ultimo caso (vendita alla rinfusa) tanto la consegna quanto il passaggio dei rischi avverranno al momento dell'arrivo al destinatario: cfr. De Martini, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, p.235.
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Bibliografia

  • DE MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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