Individuazione del legatario



Ordinariamente la designazione soggettiva dell'onorato viene effettuata dal testatore nell'atto di ultima volontà. La legge tuttavia annovera ipotesi in cui è possibile che l'individuazione del legatario proceda per altre vie. Anzitutto si conosce di una limitata eccezione al principio della personalità delle disposizioni di cui al negozio testamentario: il II comma dell'art.631 cod.civ. consente infatti che la determinazione del beneficiario del legato possa essere validamente espressa da un soggetto diverso dal testatore (sia pure in favore di persone da scegliersi in un ambito ben precisato). Inoltre, quando il medesimo bene viene lasciato a più legatari in parti eguali, riscontrandosi il c.d. legato congiuntivo, si può verificare, in concomitanza con il venir meno di alcuni tra i beneficiari, il fenomeno dell'accrescimento (art.675 cod.civ. nonchè art. 678 cod.civ., quest'ultimo in relazione al legato di usufrutto). E' di tutta evidenza come, in questi ultimi casi, abbia luogo una modificazione oggettiva del legato cui corrisponde una simmetrica modificazione soggettiva (ancorchè parziale) del novero dei beneficiari.

La misura della responsabilità del legatario è scolpita dall'art.756 cod.civ. e, con riferimento ai pesi ed oneri impostigli (es.: un sublegato), dall'art.751 cod.civ..

Prassi collegate

  • Quesito n. 163-2014/C, Interpretazione del testamento ed esecutore testamentario

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