Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro subordinato



Si può genericamente riferire dei diritti riconosciuti al prestatore di lavoro subordinato come inderogabili. Essi, di regola, anche quando fosse stato pattuito il contrario, possono essere fatti valere anche successivamente all'estinzione del rapporto.

L'art. 2113 cod.civ. (nel testo modificato dall'art. 6   della legge 11 agosto 1973, n. 533) prevede una peculiare disciplina riguardante gli atti di rinunzia o transazione afferenti ai diritti che spettano al lavoratore in forza di norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Uno dei più rilevanti problemi che pone la norma è costituito dall'ambito della sua applicabilità: la giurisprudenza ha, infatti, dato vita ad un orientamento in base al quale essa riguarderebbe anche i rapporti di c.d. parasubordinazione, vale a dire quei rapporti che, pur manifestandosi formalmente diversi dalle fattispecie di lavoro subordinato, in sostanza prevedano una soggezione ed una serie di vincoli tali da determinare una sostanziale equiparazione a queste ultime (Cass. Civ. Sez. I, 7111/95 ).

Dunque le rinunzie e le transazioni in discorso (relative cioè a diritti spettanti al lavoratore in forza di norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi) ai sensi della norma citata non sono valide. Secondo l'opinione assolutamente prevalente, il relativo vizio si sostanzierebbe in un'ipotesi di annullabilità (cfr. Cass. civile, sez. III, 338/1988 ) nota1 L'impugnazione delle medesime deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, qualora si tratti di rinunce o transazioni poste in essere in costanza del rapporto tra le parti, ovvero entro sei mesi dalla data di perfezionamento della rinuncia o della transazione, nel caso in cui tali atti siano stati perfezionati successivamente.

L'azione di impugnativa, ai sensi del III° comma della disposizione in esame, può essere proposta mediante qualsiasi atto, an­che stragiudiziale, idoneo a manifestare in tal senso la volontà del lavoratore.

Il IV° comma dell'art. 2113 cod.civ. prevede che non si applichino le sopra riferite prescrizioni, essendo dunque valide le pattuizioni aventi natura transattiva e le rinunzie del lavoratore, quando esse siano state raggiunte nell'ambito di conciliazioni in sede giudiziale con l'intervento del magistrato, in­nanzi alle associazioni sindacali e con l'effettivo intervento di queste, ovvero innanzi ad una commissione intersindacale costituita presso gli uffici del lavoro nota2 .

Ai fini dell'applicabilità delle norma occorre comunque che il lavoratore abbia posto in essere un vero e proprio atto dismissivo del diritto, non potendo rilevare (non risultando dunque impugnabile), la condotta di mera osservanza di accordi sindacali (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3750/84 ).

Note

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In questo senso anche Carinci, De Luca Tamajo, Tosi e Treu, Diritto del lavoro, vol.II, Torino, 1985, p.344; Buoncristiano, Le rinunzie e le transazioni del lavoratore, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XV, Torino, 1986, p.589; Riva Sanseverino, Del lavoro, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1986, p.550, anche se non mancano opinioni (Fabris, L'indisponibilità dei diritti dei lavoratori, Milano, 1978, p.20) secondo cui la invalidità di siffatti accordi sarebbe configurabile come una nullità di carattere speciale.
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nota2

Si ritiene che in questi casi venga meno lo stato di soggezione del lavoratore, posto che le sedi particolarmente qualificate consentano di garantire l'effettività e la genuinità dell'intento abdicativo: cfr. Ghezzi e Romagnoli, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987, p.336.
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Bibliografia

  • BUONCRISTIANO, Le rinunzie e le transazioni del lavoratore, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XV, 1986
  • CARINCI, DE LUCA, TAMAJA, TOSI E TREU, Diritto del lavoro, Torino, II, 1985
  • FABRIS, L'indisponibilità dei diritti dei lavoratori, Milano, 1978
  • GHEZZI E ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987
  • RIVA SANSEVERINO, Del lavoro, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1986

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