Indicazioni geografiche (codice della proprietà industriale)




La Sezione II del Capo I del D. Lgs. 30/05 (c.d. codice della proprietà industriale) si occupa della tutela delle indicazioni geografiche. Ai sensi dell'art. 29 del citato provvedimento normativo sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione e caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

L'art. 30 del D. Lgs. cit. vieta, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'utilizzo di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica. Il tutto fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, le convenzioni internazionali in materia, i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede.

La protezione in parola non giunge tuttavia al punto da vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari godono anche di protezione penale: l'art. 517 quater c.p. prevede infatti una serie di condotte sanzionate con la reclusione e con la multa.

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